Italian Court of Cassation dismisses expulsion appeal due to apparent lack of reasoning in lower court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against an expulsion order because the lower court's reasoning was deemed merely apparent. The appellant argued for a new residence permit, but the Peace Judge simply adopted the Prefecture's arguments without independent analysis. Consequently, the court found the decision null and void for violating procedural requirements for reasoned judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 134 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c.: A judicial decision is null if it lacks independent reasoning and merely adopts the opposing party's arguments without critical examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8936-2022 R.G. proposto da: ALENKHE FIDELIS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA; -ricorrente - contro PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA; -intimata - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ANCONA, depositato il 20/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssaPAOLA VELLA. Ric. 2022 n. 08936 sez. M1 -ud. 28-09-2022 -2- Rilevato che:
1. con ricorso del 0 5 /0 8/2021, il cittadino nigeriano ALENKHE FIDELISimpugnava innanzi al Giudice di Pace di Ancona il decreto di espulsione ex artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 emesso nei suoi confronti dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, con conseguente ordine di allontanamento entro sette giorni emesso d a l Questore della Provincia di Ancona, entrambi notificati il 07/07/2021, in uno al rigetto della domanda di “emersione” ex art. 103, co . 2, d.lg. 34/2020, anche per la ritenuta insussistenza dei presupposti di legge per il rilascio di nuovo o differente titolo abilitativo alla permanenza sul territorio nazionale (o per l’emissione di un ordine di rimpatrio ex art. 13, co.4 e 5 T.U.I. in un termine da sette a trenta giorni); 1.1. il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso compensando le spese: 1.2. avverso tale decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; la parte intimata non ha svolto difese;
2. aseguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2022. Considerato che: 2.1.il primo motivo denuncia «nullità dell’ordinanza ex art. 134 c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n.
4) e 5), c.p.c.»; 2.2. il secondo lamenta «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n.
3) c.p.c.dell’art. 10 bis lg. n. 241/1990; omesso esame ex art. 360, comma 1 n.
5) circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione»; 2.3. il terzo prospetta la «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n.
3) c.p.c. degli artt. 13 e 19, comma 1.1. ed 1.2., d.lgs. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 5, comma 6, lg.cit.»;
3. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; Ric. 2022 n. 08936 sez. M1 -ud. 28-09-2022 -3- 3.1. invero, la stringata motivazione adottata dal Giudice di pace a sostegno della conferma del decreto espulsivo – « il Giudice di Pace, sciogliendo la riserva, letti gli atti e la documentazione allegata, rigetta il ricorso facendo proprio le motivazioni esposte dalla Prefettura di Ancona nella propria comparsa di costituzione e risposta da ritenersi parte integrante di questo provvedimento e che per brevità sono da considerarsi riportate ed alle quali occorre fare riferimento» – non è i donea a sorreggere la decisione, in quanto si limita alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza alcun autonomo vaglio critico, in contrasto con l’orientamento di questa Corte per cuila decisione motivata "per relationem", con mera adesione acritica agli atti di parte, o ad altra sentenza, o alla decisione impugnata, senza indicazione né della tesi in ess i sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, co.2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente (Cass.
Sez. U, 14814/2008; Cass.20648/2015, 22022/2017, 27112/2018, 28139/2018; cfr. da ultimo Cass. 610/2022 in tema di espulsione, con riferimento alle informative dell’autorità di polizia);
4. l’ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice di Pace di Ancona, per nuovo esame del ricorso alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti due, cassa l’ordinanza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sull