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Ordinanza — n. 33610/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revocation due to lack of specific grounds and failure to prove judicial bias.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33610/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that a judge was assigned without valid reasons and that a document was withheld, but the court found these claims generic and unsupported by specific evidence. The court determined that the lower court had correctly assessed the document as merely evidentiary rather than decisive, negating the factual error required for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4; Art. 395, n. 4 cod. proc. civ.: An appeal for revocation is inadmissible if the alleged grounds are generic, lack specific documentary support, or fail to demonstrate a decisive factual error or lack of impartiality.

Parole chiave

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appeal for revocation judicial impartiality generic grounds documentary evidence litigation costs rimborso di prestazioni assicurative assicurazione RC dei veicoli a motore guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Contro la sentenza del Tribunale il Pinsuti ha proposto impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 174 cod. proc. civ.
civ., violazione dell’art. 174 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza.
Art. 385, n. 4 cod. proc. civ.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento dell’ulteriore somma, pari al doppio della somma liquidata a titolo di spese, ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
art. 174 cod. proc. civ
civ., violazione dell’art. 174 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28877/2019 R.G. proposto da : PINSUTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato RUGGERI IVO MARIO (RGGVMR45S25D612U) che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MIGLIORUCCI GIULIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IZZO FRANCESCO (ZZIFNC56C11L383W) - controricorrente avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SIENA n. 226/2019 depositata il23/02/2019.

R.G. 28877/2019 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Roberto Pinsuti propose opposizione avverso il decreto col quale il Giudice di pace di Montepulciano gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 280 a Giuliano Migliorucci per residuo lavori di carrozzeria eseguiti sull’automobile del Pinsuti. Nel giudizio si costituì il Migliorucci, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la condanna in via riconvenzionale del Pinsuti al pagamentodelle spese della fase stragiudiziale.

Il Giudice di pace rigettò l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo, accolse la domanda riconvenzionale e condannò l’opponente alle spese.

2. Il Tribunale di Siena, decidendo sull’appello, in parziale riforma della decisione, dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale suindicata, confermò nel resto la sentenza di primo grado e condannò il Pinsuti al pagamento della somma di euro 800 in favore del difensore del Migliorucci, ritenuto vittima di espressioni ingiuriose.

3. Contro la sentenza del Tribunale il Pinsuti ha proposto impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., e il Tribunale di Siena, con sentenza del 23 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese oltre che della somma di euro 300 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito. Ha osservato il Tribunale che l’errore revocatorio prospettato dal Pinsuti consisteva nel fatto che la sentenza in oggetto si sarebbe fondata su di un documento – cioè la perizia svolta dal fiduciario della società di assicurazione – esibito dalla difesa del Migliorucci e non depositato. Dal tenore della sentenza impugnata, però, emergeva che su tale questione si era ampiamento discusso, avendo il Tribunale attribuito al documento contestato il solo valore indiziario; e quel documento, comunque, non aveva assunto valenza decisiva, perché la decisione da revocare si fondava su un quadro probatorio complesso, per cui la richiesta di revocazione era evidentemente inammissibile.

4. Contro quest’ultima sentenza del Tribunale di Siena propone ricorso Roberto Pinsuti con atto affidato a due motivi. Resiste Giuliano Migliorucci con controricorso. Il ricorso, inizialmente fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2021, è stato sospeso con ordinanza interlocutoria 24 maggio 2021, n. 14177, a causa della ricusazione del Consigliere relatore, dott. Cirillo, proposta da parte ricorrente. Dichiarata inammissibile la ricusazione con ordinanza 11 novembre 2021, n. 33577, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. , e non sono stat e depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 174 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. Osserva il ricorrente che la causa di revocazione, originariamente assegnata al Magistrato dott.ssa Capannoli, era stata poi assegnata ad un diverso Magistrato, la dott.ssa Reitano, sulla base della decisione di «una semplice addetta alla cancelleria e senza alcun motivo». Tale mutamento farebbe sorgere «seri dubbi sulla regolarità del procedimento e l’imparzialità del Giudice medesimo». 1.1.

Il motivo è inammissibile in quanto genericamente dedotto, senza alcuna specifica indicazione documentale e, come tale, non esaminabile in questa sede.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.

3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., rilevando che la decisione impugnata per revocazione si fondava su di «una fantomatica perizia di tale Culicchi Orazio solo esibita alla prima udienza, ma trattenuta nelle mani dell’avvocato di controparte». 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha illustrato correttamente che l’impugnazione non poteva essere accolta sia perché il documento contestato non era decisivo sia perché sulla sua utilizzabilità la sentenza da revocare si era pronunciata.Non è affatto configurabile, pertanto, l’errore di fatto che dà titolo alla proposizione dell’impugnazione per revocazione.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento dell’ulteriore somma, pari al doppio della somma liquidata a titolo di spese, ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., norma applicabile nella fattispecie ratione temporis. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 600 per compensi, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 800 ai sensi dell’art. 385, quarto comma, del codice di procedura civile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a