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Ordinanza — n. 33604/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33604/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33604/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.680/2022 R.G. proposto da : CIALONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato MAURO RECANATESI (RCNMRA65C03H501Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRAMENTA CANTERI 2 DI CANTERI MONICA E PECCI ANTONIO SNC, CANTERI MONICA, PECCI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARBUTO (BRBNDR48B16F952T) che li ha rappresentati e difesi nel proc. 32076/2021 -intimati- avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.32076/2021 depositata i l 05/11/2021 .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33604/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CIALONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato MAURO RECANATESI (RCNMRA65C03H501Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRAMENTA CANTERI 2 DI CANTERI MONICA E PECCI ANTONIO SNC, CANTERI MONICA, PECCI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARBUTO (BRBNDR48B16F952T) che li ha rappresentati e difesi nel proc. 32076/2021 -intimati- avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.32076/2021 depositata i l 05/11/2021 .

Parole chiave

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correzione di errore materiale procedura di revisione modificazione delle conclusioni censure procedurali modifica di misure cautelari ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.680/2022 R.G. proposto da : CIALONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato MAURO RECANATESI (RCNMRA65C03H501Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRAMENTA CANTERI 2 DI CANTERI MONICA E PECCI ANTONIO SNC, CANTERI MONICA, PECCI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARBUTO (BRBNDR48B16F952T) che li ha rappresentati e difesi nel proc. 32076/2021 -intimati- avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.32076/2021 depositata i l 05/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022dal Consigliere MARINA MELONI. Rilevato che PatriziaCialon i ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 32076/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 5/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Co nsigliere Relatore Dott.Marina Meloni; Considerato che nel presente procedimento di correzione le part i intimatenon hanno svolto difese. Ritenuto che, in conformità alla condivisibile proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto, come ritenuto ammissibile da Cass.

S.U.16415/2018, trattandosi di evidente errore materiale per avere la ordinanzaemessa da questa Corte liquidato le spese e gli onorari di giudiziosolo a favore del Fallimento controricorrente e non anche a favore dell’altro controricorrentevittorioso Patrizia Cialoni , il che deve avvenire in corrispondente misura e con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv.to Mauro Recanatesi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per errore materiale e dispone la correzione dell'errore materiale, e per l’effetto dispone che nel dispositivo ove è scritto ”condanna alle spese del giudizio di legittimità ” legg a si di seguito: “a favore dei due controricorrenti,che si liquidano in euro 5.600,00 più euro 100,00per spese, oltre i.v.a. e c.a . p. come legge , per ciascun controricorrente, con distrazione per la sola controricorrente Cialoni Patrizia a favore dell’Avv.to Mauro Recanatesi antistatario”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civ