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Ordinanza — n. 33603/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against death of sole lawyer, ruling it interrupts proceedings automatically.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33603/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Fiera Antiquaria Association against a lower court judgment. The association argued that the death of its sole lawyer automatically interrupted the proceedings, rendering the subsequent judgment null and void. The court upheld this position, ruling that the death of a sole defender causes an automatic procedural interruption that invalidates any acts or judgments following the event.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; The death of the sole defender of a party automatically interrupts the proceedings, rendering subsequent acts and judgments null unless the interruption is proven by the affected party in a legality appeal.

Parole chiave

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death of sole defender automatic procedural interruption nullity of subsequent acts legality appeal requirements procedural nullity diritto di ottenere una decisione censure procedurali ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 24/01/2020, n. 1574
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19011-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE FIERA ANTIQUARIA NAPOLETANA 07121300631, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato BARBARA FERRETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI NAPOLI; -intimato - avverso la sentenza n. 1387/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2021; Ric. 2021 n. 19011 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l'A s sociazione Culturale Fiera Antiquaria di Napoli, ricorrendo a questa Corte avverso la sentenza riportata in esergo, si duole che la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal Comune di Napoli ai fini di conseguire il pagamento della Cosap dovuta dalla ricorrente per l'anno 2020, non abbia preso atto dell'interruzione ex legedel giudizio conseguente al decesso del proprio difensore e per questo reclama la cassazione dell'impugnata sentenza sulla base di unico motivo di ricorso a cui non ha inteso replicare l'intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il motivo è fondato. E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass., Sez.

III, 24/01/2020, n. 1574). Ric. 2021 n. 19011 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -3- 3. Poiché nella specie è provato il decesso del difensore, ne discende che,determinandosi in ragione di ciò l'interruzione ipso iure del relativo giudizio, la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello è affetta da nullità e va conseguentemente cassata con restituzione degli atti al giudice a quoper il necessario seguito. PQM Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consig