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Ordinanza — n. 33601/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by annulling lower court's dismissal due to procedural form defects in electronic filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33601/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed Emilio Lanza's appeal against the Campania Region, overturning the lower court's dismissal based on procedural form defects. Lanza argued that the lower court incorrectly applied Article 348 of the Civil Procedure Code, which only bars appeals for missing deadlines, not for missing electronic filing forms. The court ruled that since Lanza successfully constituted himself within the deadline, the formal defect was cured under general nullity principles, rendering the lower court's dismissal improper.

Regesto Legislator

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Art. 347, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 348, cod. proc. civ.: The principle of conservation of acts and the principle of instrumentality of forms require that formal defects in electronic filing do not lead to dismissal if the substantive deadline for constitution has been met and the opposing party has not raised the defect.

Parole chiave

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procedural form defects electronic filing requirements constitution within deadline cure of nullity Civil Procedure Code appeal dismissal telematic deposit notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 347, comma 1, cod. proc. civ.
di questa Corte con pronuncia 16598/2016, scrutinando la questione degli effetti connessi all'inottemperanza nel termine dell'art. 347, comma 1, cod. proc. civ. dell'obbligo di depositare l'originale dell'atto di citazione notificato alla controparte allorché l'appellante si sia costituito a mezzo della cd.
Art. 348, cod. proc. civ.
1.Con il ricorso in atti Emilio Lanza impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile ex art. 348, comma 1, cod.
Art. 3-bis, 21 gennaio 1994, n. 53
1.Con il ricorso in atti Emilio Lanza impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile ex art. 348, comma 1, cod.
Art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994
53, l'appellante si era costituito depositando i corrispondenti documenti ((atto di citazione, relata, messaggio e ricevute di accettazione e consegna), attestati conformi a mente dell'art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994, in formato cartaceo senza procedere nel termine previsto dall'art.
art. 348 cod. proc. civ
1.Con il ricorso in atti Emilio Lanza impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile ex art. 348, comma 1, cod.
art. 156 c.p
11-10-2022 -4- in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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16598/2016
di questa Corte con pronuncia 16598/2016, scrutinando la questione degli effetti connessi all'inottemperanza nel termine dell'art.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15642-2021 proposto da: LANZA EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LANZA; -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CRTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LETIZIA MODESTO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 15642 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 4339/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il ricorso in atti Emilio Lanza impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile ex art. 348, comma 1, cod. proc. civ., l'appello dal medesimo proposto nei confronti della Regione Campania poiché, notificato l'atto di gravame in via telematica a mente dell'art. 3-bisl. 21 gennaio 1994, n. 53, l'appellante si era costituito depositando i corrispondenti documenti ((atto di citazione, relata, messaggio e ricevute di accettazione e consegna), attestati conformi a mente dell'art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994, in formato cartaceo senza procedere nel termine previsto dall'art. 347, comma 1, cod. proc. civ. al deposito telematico dei medesimi atti, in tal modo precludendo al giudice di verificare, mediante l'apertura dei relativi file, che il contenuto dei documenti cartacei fosse corrispondente a quello dei documenti informatici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1.Il proposto ricorso, al quale resiste l'intimata con controricorso, si vale di un solo mezzo, a mente del quale il Lanza si duole delle determinazioni assunte dalla Corte d'Appello confliggendo esse con il principio di conservazione degli atti e con il principio di strumentalità delle forme, nonché con il fatto che l'improcedibilità dell'appello è decretata dall'art. 348 cod. proc. civ. solo per il caso dell'inosservanza dei termini e non già per l'inosservanza delle forme. 2.2. Il motivo è fondato. Ric. 2021 n. 15642 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -3- Le SS.UU. di questa Corte con pronuncia 16598/2016, scrutinando la questione degli effetti connessi all'inottemperanza nel termine dell'art. 347, comma 1, cod. proc. civ. dell'obbligo di depositare l'originale dell'atto di citazione notificato alla controparte allorché l'appellante si sia costituito a mezzo della cd. "velina" hanno enunciato i seguenti principi di diritto,che il collegio ritiene possano trovare applicazione anche in relazione al caso in discussione, essendo essi in larga parte rappresentativi di principi immanenti nell'ordinamento processuale dalla cui applicazione non è dato deflettere nell'interpretazione delle norme che, ove si offrano a più chiavi di lettura – come lascia intendere il fondamento ipotetico su cui riposa la decisione in esame (il deposito telematico degli originali e dei duplicati informatici «potrebbe ritenersi necessario al fine di fornire la prova della tempestività della sua costituzione») –deve preferibilmente indirizzarsi in direzione della più ampia espansione del diritto di difesa quale espressione dei principi sovranazionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto ad un equo processo.

Ciò posto, le SS.UU. hanno affermato che: 1) «la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme ... ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell'inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell'operatività del principio della sanatoria per l'eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso»; 2) «le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l'osservanza delle forme evocate nell'art. 347, comma 1, essendo il regime della improcedibilità, Ric. 2021 n. 15642 sez.

M1 -ud. 11-10-2022 -4- in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c. e segg., e, quindi, va nno disciplinate applicando il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l'esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire»; 3) «qualora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all'originale notificatogli, poichél'esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell'appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell'appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell'originale risulta sanata». 2.3.

Ora è presto detto che, non essendo contestato nella specie che l'appellante si sia costituito nel termine dell'art. 347, comma 1, cod. proc. civ. ed, ancora , che l'appellato nulla abbia eccepito in ordine alla costituzione del primo, il vizio formale rilevato dal decidente, rettamente applicati i principi dianzi richiamati, non avrebbe potutodeterminare le conseguenze esiziali da esso argomentate, da un lato, perché l'improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione, dall'altro, perché , trattandosi di vizio di forma,l a nullità che ne consegue risulta sanata dall'avvenuta costituzione dell'appellante senza che questo eccepisse nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzione dell'appellato.

La contraria tesi sposata invece dal decidente, ancorché possa trovare innesco nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente, promuove la ricerca di un punto di equilibrio tra notificazione in via telematica dell'atto di appello e inosservanza delle forme di costituzione Ric. 2021 n. 15642 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -5- che non si accorda all'indicato quadro di diritto poiché finisce per relegare in una condizione di sostanziale non cale, così ledendo i valori sovranazionalidianzi richiamati, oltre alla lettera della legge, la natura formale del vizio e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo.

3. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassatala sentenza impugnata, va dunque rinviata avanti al giudice a quoper un nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese