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Ordinanza — n. 33538/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocatory action for fraudulent conveyance where creditor's rights were prejudiced.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33538/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sonia De Toni against the lower court's decision to uphold a revocatory action. The facts show that the husband sold his share of a family home to his wife, allegedly to evade debts owed to the bank, while a guarantee existed prior to the sale. The court affirmed that the lower court correctly found the transaction fraudulent based on the presumption of knowledge arising from their marital relationship and the low sale price. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 2901 c.c.: The revocatory action for fraudulent conveyance is admissible when a debtor transfers assets to a spouse, and the court may presume the debtor's and transferee's knowledge of the creditor's prejudice based on the marital bond and lack of other assets.

Parole chiave

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revocatory action fraudulent conveyance marital presumption creditor's rights asset transfer spousal conveyance civil procedure sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2901 c.c.
Art. 360 c.p.c.
31188 del 29/12/2017;) con il secondo motivo di ricorso - violazione (ex art. 360 nn.
Art. 360 bis, comma 1 c.p.c.
31188 del 29/12/2017;) con il secondo motivo di ricorso - violazione (ex art. 360 nn.
Art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Law n. 130 del 30/4/1999
d.P.R. n. 115 del 2002
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art.
art. 2901 c.c
art. 380bis c.p
civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria.

Giurisprudenza citata

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Cass., 6-1, n. 24798 del 5/11/2020
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale" (Cass., 6-1, n. 24798 del 5/11/2020); detto onere è soddisfatto con la sola produzione Ric.
Cass., 1, n. 31188 del 29/12/2017
Cass. Sez. 6-3, n. 16221/2019
Cass. Sez. 3, Ord. n. 1286/2019
16221/2019; Cass. Sez. 3, Ord. n. 1286/2019; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, n. 19207/2018
Sez. 3, n. 19207/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13458-2021 proposto da: DE TONI SONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO MINNEI e GIAMMARCO DI RAIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI n. 12, - ricorrente - contro ‘\4 ITALFON DIARIO SPA N.Q. DI MANDATARIA DI SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA DALLA SERRA ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA N.32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE POMPEO PINTO; - controricorrente - contro TACCHETTO ENRICO, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - intimati - avverso la sentenza n. 421/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

Rilevato che: Banca Monte dei Paschi di Siena, con atto di citazione del 28 gennaio 2016, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Padova i fratelli Enrico ed Amneris Tacchetto, nonché Sonia De Toni; espose che il Tacchetto era cofideiussore della Corte Corinaldi s.r.I., debitrice della Banca; che a carico di detta società era stata iscritta ipoteca giudiziale nell'agosto 2013 e trascritto un sequestro conservativo nel marzo del 2014; che il Tacchetto aveva promesso in vendita alla sorella la metà di un suo immobile e aveva venduto alla moglie Sonia De Toni la sua quota indivisa di proprietà, per il 50%, dell'immobile di residenza (vendita con accollo del mutuo da parte della moglie); che tali atti arrecavano pregiudizio alle ragioni creditorie; su tali presupposti chiese dichiararsi la simulazione o la revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale; il Tribunale adito accolse la domanda di simulazione in relazione alla vendita in favore della moglie, mentre rigettò la domanda in relazione alla promessa in vendita alla sorella; su appello della moglie De Toni, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 24 febbraio 2022, dichiarata la Ric. 2021 n. 13458 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- legittimazione di Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria del credito, in luogo di Monte dei Paschi di Siena, accolse l'appello ritenendo insussistente la simulazione (risultando la prova del pagamento del prezzo pattuito), e sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; ritenne che, essendo la fideiussione antecedente all'atto dispositivo, per l'accoglimento della domanda fosse sufficiente la soia conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo acquirente, e che entrambe risultassero provate in via presuntiva sulla base del rapporto di coniugio, sul fatto che il Tacchetto non aveva altri beni, era amministratore della società debitrice e la moglie non poteva non sapere, in ragione dei legami familiari, del pregiudizio che la compravendita arrecava alle ragioni del credito; aggiunse altresì che dovesse ritenersi provato anche l'eventus damni perché il prezzo della compravendita era vile, perché non poteva dirsi sussistente la fattispecie del pagamento del debito scaduto e perché alcuna rilevanza poteva attribuirsi alla presenza sull'immobile di altra ipoteca; avverso la pronuncia Sonia De Toni ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito la Italfondiario SpA, quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.I., con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Ric. 2021 n. 13458 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- con il primo motivo -Violazione (ex artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) degli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché della giurisprudenza di cassazione in subiecta materia - la ricorrente contesta la legittimazione attiva di Siena NPL 2018 srl ed assume che la parte non abbia ottemperato all'onere di provare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti in blocco/ così disattendendo il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in relazione ad un'operazione di cessione in blocco dei crediti, la parte è tenuta a fornire la prova dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione; il motivo è infondato; l'impugnata sentenza, nel riferire che la società Siena NPL aveva documentato il contratto di cessione con cui aveva acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30/4/1999 un insieme di crediti e ne aveva dato notizia mediante pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, oltre a fornire una serie di ulteriori elementi identificativi dei crediti con particolari molto circostanziati (pp. 6-7: rapporti giuridici regolati dalla legge italiana, rapporti giuridici sorti in capo a Monte dei Paschi di Siena SpA antecedentemente il 31/12/2016, e classificato in sofferenza sia alla data del 31/12/2016, sia alla data del 20/12/2017) è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale" (Cass., 6-1, n. 24798 del 5/11/2020); detto onere è soddisfatto con la sola produzione Ric. 2021 n. 13458 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 1, n. 31188 del 29/12/2017;) con il secondo motivo di ricorso - violazione (ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) degli artt. 2697 e 2901 c.c. -la ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell'actio pauliana; il motivo, oltre a tendere ad una rilettura fattuale non consentita in questa sede di giudizio, è inammissibile ex art.360 bis, comma 1 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha dato diffusamente conto della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (Cass.

Sez. 6-3, n. 16221/2019; Cass. Sez. 3, Ord. n. 1286/2019; Cass., Sez. 3, n. 19207/2018) e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; conclusivamente il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese del giudizio di Ric. 2021 n. 13458 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- cassazione liquidate in C 6200 (di cui C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell