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Ordinanza — n. 33524/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for misapplying alternative VAT refund and compensation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33524/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding VAT credit compensation. The lower court erroneously equated a request for special compensation with a request for a refund, despite these being mutually exclusive remedies under Italian tax law. The court held that once a taxpayer opts for a refund, they cannot later switch to compensation without a supplementary declaration, and the lower court failed to verify if the credit was already used for deduction or prior compensation.

Regesto Legislator

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Art. 17 d.lgs. n. 241/1997; Art. 38 D.P.R. n. 602/1973: The right to VAT deduction and the right to a refund are alternative remedies that preclude the taxpayer from exercising both simultaneously, requiring a supplementary declaration to switch from refund to compensation.

Parole chiave

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VAT refund and compensation alternative tax remedies supplementary declaration requirement IRAP tax credit tax credit preclusion rimborso dell'aiuto sociale compensazione della rendita rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 17 d.lgs. n. 241/1997
19-10-2022 -2- sensi dell'art. 17 del d.lgs.
Art. 38 D.P.R. n. 602/1973
Art. 70 comma 2 d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1946 del 2022
Cass. Civ. n. 16257/2007
Cass. n. 8291 del 2022
17 (Cass. n. 8291 del 2022); in tema di IVA, IRPEF e IRAP, la modalità di estinzione del debito tributario mediante cd.
Cass. n. 10570 del 2020
Cass. n. 22128 del 2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14357-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LEOTTA FRANCESCO FILIPPO; intimato - avverso la sentenza n. 7272/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la parte contribuente impugnava il rifiuto tacito dell'Agenzia delle entrate formatosi sull'istanza di compensazione con i tributi ancora da versare per IRAP dal 2002 al 2009; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio, pur affermando che nella specie il requisito dell'autonoma organizzazione non sussiste e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio appellante la richiesta di compensazione della parte contribuente va equiparata a quella di rimborso.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 per avere la sentenza impugnata erroneamente equiparato la richiesta di compensazione a quella di rimborso. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solo mediante una dichiarazione integrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, ai Ric. 2021 n. 14357 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata (Cass. n. 1946 del 2022); questa Corte ha precisato che fra il diritto alla detrazione dell'Iva e quello al rimborso del contribuente di un credito Iva esiste un rapporto di alternatività che impedisce di sperimentare entrambi i rimedi da parte del contribuente rispetto all'eccedenza d'imposta; così come il contribuente ha facoltà di portare in detrazione il credito Iva nell'anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, e art. 55, comma 1, sicché, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Cass.

Civ., n. 16257/2007), analogamente deve dirsi qualora il contribuente abbia optato per l'istanza di rimborso, tenuto conto, al riguardo, del rapporto fra rimborso e compensazione espressamente disciplinato dal d.lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (Cass. n. 8291 del 2022); in tema di IVA, IRPEF e IRAP, la modalità di estinzione del debito tributario mediante cd. "compensazione speciale" ex art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, applicabile al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi, è consentita dal 10 gennaio 2011 anche rispetto allle somme iscritte a ruolo e, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 31, d.l. n. 78 del 2010 (importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento) solo per tributi erariali - quindi non anche per l'IRAP - e per Ric. 2021 n. 14357 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -3- la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (fattispecie relativa a credito IVA iscritto a ruolo per il quale era stata già notificata la cartella di pagamento per l'anno di imposta 2005 al momento in cui era stata effettuata la compensazione: Cass. n. 22128 del 2021); in caso di richiesta di rimborso Iva, il giudice tributario dell'ottemperanza è tenuto ad accertare, attraverso l'acquisizione della documentazione necessaria, se il contribuente abbia utilizzato la medesima eccedenza in detrazione o in compensazione, integrando detta circostanza una causa di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che tali istituti costituiscono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto al recupero dell'eccedenza Iva detraibile e che, in caso di ricorso ad essi, l'esecuzione del rimborso riguarderebbe un obbligo il cui corrispondente interesse è stato già unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente (Cass. n. 10570 del 2020).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che la richiesta di compensazione potesse essere equiparata a quella di rimborso, quando invece in tema di IRAP tali istituti costituiscono modalità alternative non equiparabili di esercizio di una pretesa nei confronti dell'amministrazione finanziaria, specie considerando che nella sentenza impugnata non è prospettato né se tale compensazione sia stata in qualche modo concordata con l'Ufficio o fosse oggettivamente praticabile senza alcuna possibilità di errore o di equivoco, né la tipologia e le modalità della compensazione pretesa, né l'analitica indicazione delle imposte nei confronti delle quali indirizzarla.

Ric. 2021 n. 14357 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudi