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Ordinanza — n. 33514/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax refund claim by employee for earthquake relief, rejecting Revenue Agency's objection regarding residence proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33514/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the employee's appeal against the Regional Tax Commission's decision to grant an income tax refund. While the Revenue Agency argued the employee lacked residence in the affected area, the court clarified that the right to reimbursement stems from the unitary nature of the tax substitution relationship. Consequently, the court held that the employee is a legitimate beneficiary regardless of personal residence, overturning the lower court's rejection.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della L. n. 190 del 2014; Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017: The right to tax reimbursement for earthquake victims extends to the employee as the substantive taxpayer, irrespective of personal residence in the affected zone.

Parole chiave

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tax refund eligibility earthquake relief legislation tax substitution relationship employee as taxpayer residence requirement rejection revisione della tassazione fiscale contenzioso tributario amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della L. n. 190 del 2014
Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017
Art. 3 dell'Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990
c., degli articoli 9, comma 17 Legge 289/2002 ed 1, comma 665 Legge 190/2014, dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, del DPCM del 15 gennaio 1991" (cfr.
DPCM del 15 gennaio 1991
3 dell'Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, del DPCM del 15 gennaio 1991" (cfr.
Art. 9, comma 17 della L. n. 289 del 2002
— società tipografica siciliana, con sede a Catania, per gli anni 1990- 1992, in forza dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9, comma 17, della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
2, terzo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
articoli 9, comma 17 Legge 289/2002
c., degli articoli 9, comma 17 Legge 289/2002 ed 1, comma 665 Legge 190/2014, dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29039
123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29039, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29329-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO (C.F. MLZGNN58E01A056M), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. RICCARDO GIUFFRIDA, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5483/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativamente all'I.R.P.E.F. versata, quale proprio sostituto di imposta, nella qualità di datrice di lavoro, dalla S.T.S. — società tipografica siciliana, con sede a Catania, per gli anni 1990- 1992, in forza dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002; che la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 4400/2017 rigettò il ricorso; che FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. 5483/6/2021, depositata il 09/06/2021, accolse il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — il contribuente avesse diritto al chiesto rimborso, (a) risultando dipendente di una società con sede a Catania e (b) essendo il titolare del diritto in quanto "le imposte versate dai sostituti all'erario non sono imposte da essi dovute, ma sono imposte dovute dai sostituiti, che sono i veri contribuenti e pertanto sono legittimati a pretenderne il rimborso" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Ric. 2021 n. 29329 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 c. c., degli articoli 9, comma 17 Legge 289/2002 ed 1, comma 665 Legge 190/2014, dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, del DPCM del 15 gennaio 1991" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto la legittimazione del ricorrente a richiedere il rimborso dell'I.R.P.E.F., benché lo stesso non abbia dimostrato di risiedere, da data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei Comuni colpito dal Sisma, ed essendo, piuttosto, egli solo un lavoratore alle dipendenze di una società ivi avente sede (in specie, a Catania); che il motivo è manifestamente infondato; che questa Corte ha chiarito che in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della I. n 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, trovando la legittimazione del sostituito peraltro conferma anche nell'art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla I. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29039, Rv. 646972- 01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ric. 2021 n. 29329 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 3 Direttore p.t., al pagamento, in favore di FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di FRANCESCO GIOVANNI MILAZZO delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera