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Ordinanza — n. 33513/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding external res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33513/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible and ordered it to pay the bankruptcy's legal costs. The agency argued that the lower court failed to properly address external res judicata by referencing unrelated criminal and accounting judgments. The court rejected this, finding the lower court's reasoning specific enough and noting the agency failed to demonstrate the actual incompatibility between the prior decisions and the current tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: An appeal based on apparent nullity or lack of specificity regarding external res judicata is inadmissible if the lower court's decision contains sufficient specific grounds to identify the contested elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal apparent nullity external res judicata specificity of grounds tax assessment disputes lower court reasoning legal costs award accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
658088-01), il motivo pecca, in ogni caso, di specificità, ex art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis cod. proc. civ
S.A.S.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art. 654 c.p
546/1992, 20 DLGS n: 74/2000, dell'art. 654 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758
Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv.
Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248
664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv.
Cass., Sez. L, 8.3.2018, n. 5508
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28193-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FALLIMENTO COINSAR DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA & C. S.A.S. (già C.B.S. SISTEMI TECNOLOGICI AVANZATI S.R.L.), in persona del curatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. EMILIANO COVINO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA FREGENE n. 67; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 356/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, sez. st . di SASSARI, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla C.B.S. SISTEMI TECNOLOGICI AVANZATI S.R.L. (poi incorporata, per fusione, alla COINSAR DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA & C. S.A.S., a propria dichiarata volta fallita) alcuni avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. ed altri tributi relativamente agli anni di imposta 2002-2005; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Sassari che, previa riunione, con sentenza n. 11/2010, accolse i ricorsi; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna, sez. st. di Sassari, la quale, con sentenza n. 356/8/2020, depositata il 29/09/2020, rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la contribuente avesse fornito la prova della regolarità e correttezza di tutte le operazioni sottese alle riprese per cui è causa, sulla scorta non solo di precedenti giudicati - penale e contabile - aventi ad oggetto le condotte originanti l'accertamento compiuto ai danni della contribuente, ma anche della copiosa documentazione e delle convincenti argomentazioni, rispettivamente prodotta ed allegate dalla C.B.S., atte a dimostrare (a) la capacità imprenditoriale delle imprese affidatarie dei lavori e (b) la correttezza dei pagamenti, semplicemente eseguiti secondo diffuse prassi commerciali;

Ric. 2021 n. 28193 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso il FALLIMENTO COINSAR DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA & C. S.A.S.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione degli artt. 7 DLGS n. 546/1992, 20 DLGS n: 74/2000, dell'art. 654 c.p.c. e 116 cpc" (cfr. ricorso, p. 15), per avere la C.T.R. fatto assorbente riferimento, onde affermare la regolarità e correttezza delle operazioni effettuate dalla contribuente per la costruzione del capannone con i contributi statati, alle valutazioni espresse in sede penale e contabile laddove, al contrario, i giudici di appello "non avrebbe[ro] dovuto effettuare il semplice rinvio al contenuto decisorio penale e contabile, ma avrebbe[ro] dovuto decidere la vertenza valutando ess[i] stess[i], autonomamente, le prove portate dall'ufficio a fondamento del maggior debito fiscale, attesa la totale diversità delle regole probatorie che sorreggono i due (tre) distinti settori del diritto" (cfr. ricorso, p. 19); che il motivo è manifestamente inammissibile; che premesso che è pacifica l'autonomia esistente tra giudizio tributario, da un lato e giudizio penale o contabile dall'altro, attesa la diversità dei mezzi di prova e dei criteri di relativa valutazione (arg. da Cass., Sez. 5, 4.12.2020, n. 27814, Rv. 659817-01), osserva la Corte come la censura non si confronta con la ratio decidendi della impugnata decisione, avendo la C.T.R. affermato la correttezza dell'operato della contribuente non solo sulla base degli esiti dei precedenti giudizi penale e Ric. 2021 n. 28193 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- contabile, ma anche ("A questo va aggiunto...". Cfr. ricorso, p. 3, ult. rigo) della "copiosa documentazione" e delle "convincenti argomentazioni" fornite dalla contribuente in ordine alla "capacità imprenditoriale delle imprese affidatarie dei lavori", nonché "circa le modalità di pagamento di talune fatture"(cfr. ivi, p. 4); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza. Motivazione apparente. Violazione dell'art. 36 DLGS 546/1992 e 132, n. 4, cpc" (cfr. ricorso, p. 30), per non avere la C.T.R. chiarito sulla base di quali elementi può ritenersi dimostrata l'esistenza e/o inerenza delle operazioni contestate, riferendosi i pronunciamenti dei giudici penale e contabile a circostanze diverse; che il motivo è manifestamente inammissibile e, in ogni caso, infondato; che premesso che, come detto, la C.T.R. ha chiarito gli elementi sulla cui base ha ritenuto illegittime le riprese operate dall'Ufficio, sicché non appare versarsi in presenza di una motivazione apparente (per tale intendendosi quella che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01), il motivo pecca, in ogni caso, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. in relazione al giudicato esterno della cui inconferenza rispetto alle riprese impugnate l'AGENZIA si duole in questa sede, non Ric. 2021 n. 28193 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -4- avendo parte ricorrente riprodotto quantomeno i passi motivazionali salienti delle pronunzie in esame, donde cogliere l'effettiva estraneità degli accertamenti compiuti in quelle sedi rispetto a quelle rilevanti per l'odierno giudizio (arg. da Cass., Sez.

L, 8.3.2018, n. 5508, Rv. 647532-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore del FALLIMENTO COINSAR DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA & C. S.A.S. (GIÀ C. B.S. SISTEMI TECNOLOGICI AVANZATI S.R.L.) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore del FALLIMENTO COINSAR DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA & C. S.A.S., in persona del Curatore p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 10.000,00 (diecimila/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.