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Ordinanza — n. 33512/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling facts are precluded from re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33512/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Salvatore Pisciotto's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his VAT and tax refund claims. The appellant argued the lower court lacked motivation and failed to critically evaluate evidence regarding the industry study used to determine his taxable income. The court held that the appellate court had sufficiently explained its reasoning and that the cassation court cannot re-evaluate factual evidence or reassess the industry study's applicability.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 4, 5, 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 62 bis D.L. 33/1993: The court of appeal must provide a coherent argumentative path for its conviction, but the court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or reassess the applicability of industry studies.

Parole chiave

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tax assessment appeal industry study VAT lack of motivation factual re-evaluation cassation jurisdiction inchiesta per sottrazione d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 4, 5 e 3, cod. proc. civ.
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4, 5 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36, comma 2, del d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
13-10-2022 -2- nonché dell'art. 112 c.p.c....per carenza assoluta di motivazione dell'impugnata sentenza ed in subordine, omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio...
Art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 132, comma 2, numero 4) c.p.c.
Art. 62 bis del decreto legge 3 agosto 1993, n. 33
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62 bis del decreto legge 3 agosto 1993, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 112 c.p
13-10-2022 -2- nonché dell'art. 112 c.p.c....per carenza assoluta di motivazione dell'impugnata sentenza ed in subordine, omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio...

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 5.8.2019, n. 20883
Cass., n. 30377/2019
Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038
da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv.
Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6029-2021, proposto da: SALVATORE PISCIOTTO (C.F. PSCSVT66C26A089Q), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. GIUSEPPE LAURICELLA, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4655/01/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a SALVATORE Piscio-rro un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P., I.R.P.E.F., addizionali comunale e regionale relativamente all'anno di imposta 2009, conseguenti al maggior reddito ascritto al contribuente, rispetto a quello dichiarato, a seguito dell'applicazione dello studio di settore UG75U; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 2299/2015, rigettò il ricorso; che SALVATORE Piscio-Ero propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. 4655/01/2020, depositata il 31/08/2020, rigettò il gravame confermando la decisione di prime cure, per non avere il contribuente fornito alcuna prova idonea a contrastare le risultanze dello studio di settore applicato dall'Ufficio e sotteso alla ripresa; che avverso tale decisione SALVATORE PISCIOTrO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo - articolato in sottocensure; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4, 5 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c. Ric. 2021 n. 6029 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- nonché dell'art. 112 c.p.c....per carenza assoluta di motivazione dell'impugnata sentenza ed in subordine, omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio... violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62 bis del decreto legge 3 agosto 1993, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427" (cfr. ricorso, p. 6), per non avere i giudici di appello "specificato i motivi in diritto posti a base del loro convincimento, impedendo di conseguenza la sentenza ogni controllo sul percorso logico -argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice" (cfr. ivi, pp. 6, ult. cpv. e 7) né avere compiuto "alcuna specifica valutazione critica... in ordine alle censure di cui ai motivi di appello di parte ricorrente ...relativi alla circostanza che nell'anno di imposta 2009, quest'ultima si è trovata in una condizione di non normale svolgimento dell'attività, sicché la sua capacità lavorativa si è notevolmente ridotta..." (cfr. ivi, p. 9, ult. cpv.); che il motivo è, in parte, manifestamente infondato, in parte manifestamente inammissibile; che va anzitutto chiarito come, in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (arg. da Cass., Sez. 1, 9.12.2021, n. 39169, Rv. 663425-02;

Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452-01); che, alla luce del principio che precede, osserva il Collegio come il motivo in esame chiaramente disveli, da un lato, un vizio di motivazione apparente, ex art. 360, comma 1, n. 4 Ric. 2021 n. 6029 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- 12-- cod. proc. civ. (cfr. pp. 6-9 del ricorso) e, dall'altro, un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. (cfr. anche p. 12, secondo cpv.); che, tanto premesso e muovendo dalla prima censura di cui si è detto (i.e., la presunta motivazione apparente), è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01;

Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01);

Ric. 2021 n. 6029 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -4- che, sotto diverso — ma concorrente, ai fini che in questa sede interessano — profilo la sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di prime cure, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., Sez. 1, 5.8.2019, n. 20883, Rv. 654951-01); che tanto premesso, rileva il Collegio come, nella specie, la C.T.R. abbia specificamente ed analiticamente indicato, nello "svolgimento del processo" (cfr. p. 1, secondo cpv.), le motivazioni sottese alla decisione di prime cure, che i giudici di appello hanno condiviso (cfr. p. 2, secondo cpv.), aggiungendo, altresì, a dimostrazione del vaglio critico operato rispetto a quelle, il riferimento ad un precedente di questa Corte (Cass., n. 30377/2019), confermativo del riparto dell'onere della prova (ritenuto non assolto dal contribuente) applicabile nella specie; che, dunque, non sussiste il lamentato vizio; che, quanto, poi, al secondo profilo di censura in cui si articola il ricorso, osserva il Collegio come il motivo pecchi anzitutto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., facendosi ivi riferimento a questioni e circostanze di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata e che parte ricorrente non ha chiarito se, come e quando proposte in prime cure, anzitutto e in grado di appello, poi (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02).

Il mezzo di gravame, poi, si manifesta inammissibile sotto altro e concorrente aspetto, mirando ad una (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, in ordine Ric. 2021 n. 6029 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 alla sussistenza di ragioni idonee a giustificare lo scostamento dallo studio di settore, diversa da quella svolta dalla C.T.R. e, per ciò stesso, preclusa al Collegio: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di SALVATORE iscorro al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna SALVATORE PISCIOTTO al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di SALVATORE PISCIOTrO, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p