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Ordinanza — n. 33511/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of clear reasoning and failure to apply two-year statute of limitations rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33511/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision granting an VAT refund. The taxpayer argued the agency violated procedural rules and failed to apply the two-year limitation period, claiming the agency's reasoning was contradictory and insufficient. The court rejected these claims, finding the lower court's explanation clear and its application of the statute of limitations correct based on the taxpayer's completed tax form.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is clear and the alleged violation of the statute of limitations does not exist given the factual circumstances.

Parole chiave

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VAT refund claim two-year statute of limitations tax appeal procedure clear reasoning requirement Cassation dismissal detrazioni e rimborsi imposta annuale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 21 dlgs 546/92
civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 21 dlgs 546/92" (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758
13-10-2022 -3- conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv.
Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248
Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 17.5.2022, n. 15733
Cfr., per un approfondito esame della tematica, Cass., Sez. 6-5, 17.5.2022, n. 15733, non massimata - è se tale accertamento in fatto risulti poi corretto o meno); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art.
Cass., Sez. 3, 22.11.2018, n. 30168
da Cass., Sez. 3, 22.11.2018, n. 30168, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32424
651846-01; Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32424, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2709-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro ENOTECA 3 BICCHIERI S.N.0 DI CINZIA BASILICATA C., in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI AMATO RIZZO e FELICE FERRANTINO, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DI TORRE ARGENTINA - PALAZZO ORIGO, presso lo studio legale BLB AVV GIAN LUCA BELLINO;

V - controricorrente - avverso la sentenza n. 5360/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la ENOTECA 3 BICCHIERI S.N.0 DI CINZIA BASILICATA C. impugnò innanzi alla C.T.P. di Avellino il diniego oppostole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE l'istanza di rimborso I.V.A. presentata da essa contribuente per l'anno di imposta 2009; che l'adita C.T.P., con sentenza n. 285/2019, rigettò il ricorso; che l'ENOTECA 3 BICCHIERI S.N.0 DI CINZIA BASILICATA C. propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, la quale, con sentenza n. 5360/2020, depositata il 12/11/2020 accolse l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, (a) dovendosi considerare la domanda di rimborso I.V.A. del contribuente già presentata al momento della compilazione del corrispondente quadro (RX4) nella dichiarazione annuale, senza (a.1) la necessità di una specifica istanza in tal senso e (b) essendo stato detto quadro "di fatto compilato [dal]/a ricorrente nel caso in esame" (cfr. sentenza impugnata p. 4, penultimo cpv.), non solo doveva escludersi qualsivoglia decadenza biennale a carico della contribuente, ma neppure poteva l'Ufficio disconoscere, nel merito, il diritto di quella ad ottenere il chiesto rimborso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l'ENOTECA 3 BICCHIERI S.N.0 DI CINZIA BASILICATA C.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Ric. 2021 n. 2709 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. reso una "motivazione meramente apparente ed in alcuni punti contraddittoria" (cfr. ivi, p. 8, cpv.), non essendo chiaro quale rigo della dichiarazione (RX1 ovvero RX4) i giudici di appello abbiano ritenuto correttamente compilato dalla contribuente, sì da determinare, quale conseguenza, l'affermazione di illegittimità dell'operato dell'Ufficio; che il motivo è manifestamente infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01;

Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far Ric. 2021 n. 2709 sez. Sesto civile - T - ud. 13-10-2022 -3- conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01;

Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01) , che è da escludere la ricorrenza, nella specie, del lamentato vizio, avendo la C.T.R. ben spiegato le ragioni sottese alla propria decisione, per avere essa ritenuto che la contribuente abbia diritto al rimborso, avendo "di fatto compilato" il quadro RX4 e, cioè, il quadro donde è possibile trarre, dalla dichiarazione annuale, l'esistenza di un credito I.V.A. rimborsabile (altra e diversa questione - comunque non veicolata innanzi a questa Corte, a prescindere dalla sua ammissibilità o meno.

Cfr., per un approfondito esame della tematica, Cass., Sez. 6-5, 17.5.2022, n. 15733, non massimata - è se tale accertamento in fatto risulti poi corretto o meno); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 21 dlgs 546/92" (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'operatività della decadenza ex art. 21 cit. rispetto all'istanza di rimborso in commento, non potendo evincersi una inequivocabile volontà del contribuente in tal senso dalla compilazione del quadro RX, "in cui il credito risulta iscritto come credito da compensare e/o detrarre" (cfr. ivi, p. 11); che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha accertato, in fatto (cfr. supra), che la contribuente ebbe a correttamente compilare il Ric. 2021 n. 2709 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -4- quadro RX4 (sufficiente a denotare in maniera inequivocabile la volontà di ottenere il rimborso del credito I.V.A. Arg. da Cass., Sez. 3, 22.11.2018, n. 30168, Rv. 651846-01; Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32424, Rv. 656120-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'ENorEcA 3 BICCHIERI S.N.0 DI CINZIA BASILICATA C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'ENOTECA 3 BICCHIERI S.N.0 DI CINZIA BASILICATA C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di le