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Ordinanza — n. 33507/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling payment notice insufficiently motivated due to numerical discrepancies with assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33507/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, quashing the lower court's judgment. The taxpayer argued that the payment notice was invalid because it contained numerical discrepancies with the prior assessment notice and lacked sufficient motivation to explain the calculation of taxes and interest. The court agreed, holding that when a payment notice follows an assessment, it must explicitly justify the figures, especially for interest, rather than merely referencing the previous act.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 212 del 2000; Art. 3 della legge n. 241 del 1990; Art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972: A payment notice following an assessment act is adequately motivated by referencing the prior act for the main debt, but must explicitly indicate the legal basis and start date for additional interest claims to satisfy the taxpayer's right to know the quantum debeatur.

Parole chiave

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tax payment notice motivation assessment notice discrepancy interest calculation basis taxpayer right to defense Cassation quashing judgment procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva motivo di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
22281 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta Ric.
art. 24 Cost
602 del 1973 in relazione all'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 8999 del 2009
Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass.
Cass. n. 27305 del 2021
8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass.
Cass. n. 19215 del 2022
27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.
Cass. SU n. 22281 del 2022
Cass. n. 27800 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15659-2021 proposto da: MONOLOCALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MILITERNO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; 21r - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/15/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa al 2006 per IVA, IRES ed IRAP; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che quest'ultimo aveva liquidato l'imposta sulla base di dati già contenuti in precedenti atti, per cui era sufficiente, ai fini della motivazione, il mero rinvio all'atto presupposto (ossia l'avviso di accertamento, precedentemente notificato alla parte contribuente), con motivazione per relationem.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 24 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima una cartella di pagamento priva di una motivazione che ponesse il contribuente nelle condizioni di conoscere la fondatezza della pretesa azionata Ric. 2021 n. 15659 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- nei suoi confronti e, eventualmente, di opporsi ad essa in modo consapevole, in ragione della difformità tra le cifre riportate nell'avviso di accertamento e quelle di cui alla cartella di pagamento. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Secondo questa Corte, infatti: la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass.

SU n. 22281 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta Ric. 2021 n. 15659 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019).

In effetti, come evidenziato analiticamente nel ricorso e ribadito nella memoria e non contraddetto nel controricorso, vi è una difformità tra le cifre riportate nell'avviso di accertamento e quelle di cui alla cartella di pagamento per quanto riguarda le varie imposte oggetto di contestazione (IVA, IRES ed IRAP) e non vi è, nella cartella di pagamento, una adeguata esplicazione dei criteri che hanno condotto l'Ufficio a determinare le somme esposte nella suddetta cartella, in quanto l'avviso di accertamento è solo citato ma non viene spiegato perché le cifre riportate in quell'avviso di accertamento abbiano condotto a quelle di cui alla cartella, la quale dunque avrebbe dovuto ad esempio fare riferimento agli interessi e/o alle sanzioni e ai relativi criteri di calcolo, restando altrimenti disagevole per la parte contribuente contestare il quantum debeatur della pretesa impositiva.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per statuire in merito alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 15659 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d