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Ordinanza — n. 33463/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses suspension of civil proceedings due to lack of explicit reasoning on conflicting authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33463/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a regulation of jurisdiction, ordering the resumption of civil proceedings between the Busacchi brothers and Righetti. The lower court had suspended the trial pending an appeal regarding the validity of a real offer, citing the appeal as prejudicial. The Court found the suspension invalid because the lower judge failed to explicitly explain why the existing judgment on the appeal did not hold authority over the current case.

Regesto Legislator

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Art. 337, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: A discretionary suspension of proceedings is only permissible if the suspending judge explicitly evaluates the plausibility of the conflicting decision's authority and clarifies why they do not recognize its merit or reasoning.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction suspension of proceedings prejudicial question conflicting authority civil procedure code ripristino delle prestazioni d'invalidità revoca del gratuito patrocinio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
Ritenuto in fatto - che Flavio e Silvano Busacchi hanno esperito regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 10 giugno 2021, con cui il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione — ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. — del processo Rg.
Art. 182 cod. proc. civ.
(nonché dell'art. 182 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 111 Cost.
e dell'art. 111 Cost.), in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
111 Cost.), in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
111 Cost.), in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 702-bis cod. proc. civ
art. 182 cod. proc. civ
(nonché dell'art. 182 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
e dell'art. 111 Cost.), in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046
21-04-2022 -3- questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici" (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142
633442-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738
636388-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146
654053-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20679-2021 proposto da: BUSACCHI FLAVIO, BUSACCHI SILVANO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Domenico SELLA; - ricorrenti - contro RIGHE"' GIROLAMO; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 08/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI'.

Paola FILIPPI che chiede a codesta Suprema Corte di accogliere il regolamento e dichiarare la prosecuzione del giudizio. Ritenuto in fatto - che Flavio e Silvano Busacchi hanno esperito regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 10 giugno 2021, con cui il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione — ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. — del processo Rg. n. 8799/2020, avente ad oggetto la domanda da costoro proposta (in origine, in via riconvenzionale) nei confronti di Girolamo Righetti, per il pagamento dell'indennizzo per miglioramenti apportati al fondo rustico dallo stesso riscattato; - che essi riferiscono, infatti, che il Righetti — a seguito di (parziale) accoglimento di una sua domanda di riscatto agrario — li aveva convenuti in giudizio, innanzi al Tribunale scaligero, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., per ottenere la convalida dell'offerta reale non accettata dai riscattati fratelli Busacchi, della quale essi contestavano la ritualità; - che disposta dall'adito giudicante la separazione di tale domanda dalla riconvenzionale dei Busacchi, relativa — come detto — al pagamento degli indennizzi per miglioramenti, il giudizio sulla convalida dell'offerta reale veniva definito con pronuncia di accoglimento, fatta oggetto di gravame dagli stessi Busacchi; - che nella pendenza del giudizio di appello, il giudice della controversia relativa al pagamento degli indennizzi disponeva — su istanza del Righetti — la sospensione del processo a norma dell'art. art. 337, comma 2, cod. proc. civ., ritenendo che la definizione dell'appello, Ric. 2021 n. 20679 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- sulla causa per la convalida dell'offerta, avesse natura "pregiudicante" l'esito della controversia sottoposta al suo esame; - che il regolamento di competenza è proposto sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia violazione dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ. (nonché dell'art. 182 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., sotto il profilo di motivazione meramente apparente o inesistente; - che il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per difetto del presupposto della pregiudizialità; - che il Righetti è rimasto intimato; - che è intervenuto in giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia accolto.

Considerato in diritto - che il regolamento di competenza va accolto; - che deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui, ai "fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, comma 2, cod. proc. civ.", è "indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo" (ovvero, quello sospeso), e ciò "sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta", di talché "la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla Ric. 2021 n. 20679 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici" (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv. 633442-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv. 636388-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv. 654053-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv. 658381-02). - che tale valutazione risulta carente, nel caso di specie, donde raccoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; - che va, dunque, ordinata la prosecuzione del giudizio; - che le spese del giudizio seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico del Righetti che ha formulato, nel giudizio di merito, l'istanza di sospensione; - che esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, "il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale" (Cass-.

Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01). PQM La Corte accoglie il regolamento e ordina la prosecuzione del giudizio, condannando Girolamo Righetti a rifondere, a Flavio e Silvano Busacchi, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ric. 2021 n. 20679 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezio