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Ordinanza — n. 33455/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding VAT deduction assessment as a matter of merit evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision involved a discretionary assessment of facts rather than a legal error. The agency argued the tax office failed to perform necessary investigative activities to verify the taxpayer's eligibility for a specific VAT deduction. The court held that the lower court freely evaluated conflicting evidence to determine if the activity required investigation, a judgment not subject to cassation review unless the reasoning was entirely unmotivated.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 14 quater d.P.R. 640/1972; The Court of Cassation cannot review the factual appreciation of the lower court regarding the necessity of tax investigation activities, as such evaluations fall within the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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VAT deduction assessment tax investigation necessity cassation inadmissibility factual appreciation review tax administrative procedure lite in materia di contribuzioni pubbliche credito di contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 14 quater del d.P.R. 640/1972
per violazione dell'art. 14 quater del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
per violazione dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando l'affermazione del collegio d'appello per cui l'Ufficio non avrebbe dato Ric.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
per violazione dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando l'affermazione del collegio d'appello per cui l'Ufficio non avrebbe dato Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015 n. 26610
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
S.U. n. 8053/2014
Tale giudizio di valore non è sindacabile da questa Corte di legittimità, salvo che non risulti affatto motivato, peraltro nei limiti di cui a S.U. n. 8053/2014, profilo motivazionale che non è peraltro stato fatto oggetto di censura dalla parte ricorrente.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22703-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - GAME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARA SERASIN, DARIO STEVANATO; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 260/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata 1'08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della C _UP di Padova ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di cartella esattoriale per Iva forfettaria sulla base imponibile dell'Imposta sugli intrattenimenti, applicando la detrazione forfettaria di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/1972, ritenendo necessaria attività accertativa. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e svolgendo anche ricorso incidentale condizionato.

In prossimità dell'udienza, la parte pubblica ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 14 quater del d.P.R. 640/1972, nella sostanza affermando che l'Ufficio abbia svolta attività di riscontro meramente documentale, senza attività valutativa o di ricostruzione degli elementi fattuali ed economici raccolti, donde erra il collegio d'appello nel qualificarla attività di accertamento che richiede l'adozione di atto impositivo. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando l'affermazione del collegio d'appello per cui l'Ufficio non avrebbe dato Ric. 2021 n. 22703 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- prova, neppure in secondo grado, dell'inosservanza degli adempimenti previsti per il regime ordinario di detrazione Iva. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Ric. 2021 n. 22703 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- Nel caso di specie, il collegio di merito ha svolto un giudizio di valore, apprezzando in bilanciamento fra loro gli elementi di fatto che propendevano o meno a ritenere la rappresentazione dell'attività svolta in sala giochi come ricostruibile in via cartolare o necessitante di attività di accertamento, concludendo in questo secondo senso.

Tale giudizio di valore non è sindacabile da questa Corte di legittimità, salvo che non risulti affatto motivato, peraltro nei limiti di cui a S.U. n. 8053/2014, profilo motivazionale che non è peraltro stato fatto oggetto di censura dalla parte ricorrente. Altresì, per quanto attiene al secondo motivo, viene censurata come violazione di legge l'affermazione del collegio d'appello per cui l'Ufficio non avrebbe dato prova, neppure in secondo grado, dell'inosservanza degli adempimenti previsti per il regime ordinario di detrazione Iva. Anche in questo caso, all'evidenza, si rappresenta un apprezzamento del collegio meritale in ordine alla sufficienza o meno della prova resa dall'Ufficio, per circostanze che -non è contestato- fossero a suo carico.

Pertanto, il ricorso principale è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Per conseguenza, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM Ric. 2021 n. 22703 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato, condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.3v, ar~acentor0i), — oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella