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Ordinanza — n. 33454/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding synthetic assessment application to non-assessed years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33454/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to challenge the correct application of the synthetic assessment rule to the non-assessed year 2009. The lower court annulled the tax act for incorrectly extending 2008 synthetic assessments to 2009, an act not contested by the taxpayer. The court ruled that the legislative novation applied only to tax returns not yet due at the time of enactment, thereby rejecting the agency's argument.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973; Art. 22, D.L. n. 78/2010: The novation of the synthetic assessment rule applies only to tax returns not due at the time of the decree's entry into force, excluding prior years from retroactive application.

Parole chiave

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synthetic assessment tax return novation retroactive application Corte di Cassazione fiscal liability restituzione dei sussidi statali lite in materia di contribuzioni pubbliche contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 38, comma quinto, d.P.R.
Art. 22, D.L. n. 78/2010
600/1973, in relazione alla novella di cui all'art. 22 d.l.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22578-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro BANCHIERI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato MATTIA RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE OSNATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2673/7/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Caltanissetta dove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di accertamento sintetico (redditometro) sull'anno di imposta 2008, nello specifico per essere stati ripartiti gli incrementi patrimoniali anche sull'anno 2009 non oggetto di accertamento. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 38, comma quinto, d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla novella di cui all'art. 22 d.l. n. 78/2010, nella sostanza censurando che la commissione meritale abbia applicato il testo dell'art. 38 precitato secondo la novellazione che è entrata in vigore il 31 maggio 2010.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza in scrutinio, ove si annulla l'atto impositivo per aver ripartito gli incrementi patrimoniali accertanti sinteticamente per l'anno 2008 anche sull'anno 2009, non oggetto di accertamento. Non è contestato in atti che l'anno di accertamento sia il 2008 e che nessun accertamento sia stato fatto nel 2009, donde non si pone l'ipotesi di accertamento sintetico del 2009 Ric. 2021 n. 22578 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- che ripartisce gli incrementi nei quattro anni precedenti e, quindi, anche sul 2008.

La motivazione non è scalfita dall'ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza in esame, ove richiama il d.l. n. 78/2010, peraltro correttamente ricordando che essa opera per le dichiarazioni dei redditi non scadute alla data di entrata in vigore del decreto-legge (10 maggio 2010, quindi dichiarazioni per l'anno di imposta 2009). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non sì applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. com