Court dismisses appeal against tax collection notice for lack of interest calculation reasoning, citing Supreme Court precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Riscossione Sicilia S.p.A. against a regional tax court decision confirming the annulment of a tax collection notice. The appellant argued that the notice lacked necessary motivation regarding the calculation of interest, claiming it was merely a mathematical operation. However, the court ruled that the notice was sufficiently motivated by referencing the prior tax act and the statutory criteria for interest calculation, thereby upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36-bis d.P.R. n. 602/1973; Art. 30 d.P.R. n. 602/1973: A tax collection notice is sufficiently motivated when it references the prior fiscal act establishing the debt and interest, as the calculation criteria are predetermined by law, rendering the application a mathematical operation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12921-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DISTEFANO MARINO; - ricorrente - contro AZIENDA AGRICOLA FRATELLI SPATARO SS; - intimata - avverso la sentenza n. 7748/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania di conferma della pronuncia della CTP di Ragusa in ordine all'annullamento di cartella emessa a seguito di mancato pagamento e contenente il mero importo degli interessi, senza alcuna motivazione a giustificazione della quantificazione e metodo di calcolo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di impugnazione sollevando cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 30 d.P.R. n. 602/1973, non essendo la cartella di riscossione di somma non pagata e dei relativi interessi abbisognevole di alcuna ulteriore specifica motivazione, trattandosi di mero calcolo matematico su criteri predeterminati.
Sulla questione è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr.
Cass. V, n. 8408/2019; conforme n. 33000/2021). La controversia, già chiamata all'adunanza del 7 giugno u.s. è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, sul punto, sono intervenute con arresto del 14 luglio Ric. 2020 n. 12921 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- 2022, n. 22281, affermando -tra l'altro- che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della 1. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della 1. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi 0 oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr.
Cass. S.U. n. 22281/2022), dando così continuità all'orientamento di questa Corte, già espresso con le sentenze sopracitate. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di