Cassation court allows appeal against appellate court's denial of civil delay indemnity due to non-consideration of underlying property restitution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed Antonio Carelli's appeal against the Potenza Court of Appeal's decision denying him a civil delay indemnity. Carelli argued the lower court incorrectly equated the indemnity amount to the damages awarded in a prior property restitution case without considering the specific nature of that underlying claim. The Court agreed, ruling that the lower court failed to account for the restitution element when calculating the indemnity, thereby quashing the decision and remanding the case for a new assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2bis, co. 2 e 3, l. n. 89/2001; When quantifying a civil delay indemnity, the court must consider the full scope of the underlying claim, including property restitution, rather than merely equating it to the damages awarded in that prior proceeding.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7722-2022 proposto da: CARELLI ANTONIO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TROISI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587; -intimato - avverso il decreto n. RG 140/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Potenza, in composizione collegiale, accolta per quanto reputato di ragione l’opposizione avanzata da Antonio Carelli avverso il decreto monocratico, con il quale la stessa Corte gli aveva negato l’indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, assumendo non sussistere il lamentato pregiudizio, riconobbe all’opponente indennizzo nella misura di € 450,00, oltre alla metà delle spese legali, liquidate nell’intero in € 233,00, oltre accessori; -Antonio Carelli ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di tre motivi; osserva Con i primi due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2bis, co. 2 e 3, l. n. 89/2001, assumendo che la Corte locale dopo aver giustamente reputato non irrisoria la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, si era limitata a tener conto della sola misura del risarcimento, disposto nella predetta entità, senza considerare che la domanda riguardava anche il rilascio di un fondo.
Il complesso censuratorio risulta manifestamente fondato: -la decisione, pur avendo correttamente escluso che vertevasi in ipotesi d’irrisorietà della pretesa di cui al processo presupposto, ha quantificato l’entità dell’indennizzo nella stessa misura del risarcimento del danno disposto in quel giudizio, senza, tuttavia, tener conto della circostanza che il petitum di quella causa contemplava la domanda di restituzione di un fondo, in effetti accolta in favore dell’odierno ricorrente. Il terzo motivo, con il quale il Carelli si duole del regolamento delle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ., 1 e 4 d.m. n. 55/2014, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi, resta assorbito in senso proprio.
Il Collegio, condivisa la riportata relazione, decide siccome in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata, in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per la definizione del capo delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, altra composizione. Così dec