Provincial appeal dismissed for failure to re-prove debt evidence; Cassation court rejects procedural nullity claims regarding document interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Provincial Court of Lecce appealed the appellate court's judgment dismissing its claim against Biagio Rizzo, arguing the lower court misinterpreted documentary evidence of the debt. The appellant contended that administrative orders clearly identified Rizzo's company as a debtor, while the opposing party maintained the documents failed to prove the specific amount owed. The court rejected the appeal, ruling that the appellate judge's factual assessment of the documents was unchallengeable in a cassation proceeding and that the procedural defect alleged did not justify nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 346 cod. proc. civ.; Art. 345, comma 2°, cod. proc. civ.: The appellate court's evaluation of documentary evidence regarding debt existence constitutes a factual finding that cannot be re-examined in cassation, and procedural exceptions regarding evidence interpretation are not subject to nullity unless they strictly pertain to the judge's power of observation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4244/2022 R.G. proposto da: PROVINCIA DI LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA, via Giuseppe Donati 115, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE (CPNMNT66B53E506A), rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA TESTI (TSTFNC59H47A944L) e MARIA GIOVANNA CAPOCCIA (CPCMGV59L48A662S); -ricorrente- contro RIZZO BIAGIO; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di LECCE n. 875/2021 depositata il 27/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
Rilevato che: La Provincia di Lecce ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 875/2021, pubblicata il 27.7.2021, articolando tre motivi; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Biagio Rizzo, rimasto intimato; la ditta di Biagio Rizzo era stata ammessa a godere dell’intervento economico, consistente in un finanziamento a quattro anni a partire dall’1.01.2006, con rate semestrali posticipate costanti e con esclusione dei relativi interessi passivi, messo in campo dalla Provincia di Lecce a favore delle imprese che avessero subito danni a causa dei violenti nubifragi del novembre 2004; la Provincia aveva stipulato a tale e scopo una convenzione con la Unicredit Banca per il finanziamento dell’importo complessivo a sostegno dell’intervento, con assunzione diretta dell’onere degli interessi passivi e con garanzia del complessivo indebitamento; la ditta Biagio Rizzo aveva presentato una polizza fideiussoria rilasciata da Tirrena S.p.A.; a fronte del mancato pagamento di tre rate da parte della ditta Biagio Rizzo, il cui importo veniva corrisposto ad Unicredit dalla Provincia di Lecce, quest’ultima si era rivolta infruttuosamente prima alla Tirrena S.p.A., poi , a Biagio Rizzo, quale debitore principale, e, in seguito, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce il decreto n. 1671/14 con cui veniva ingiunto a Biagio Rizzo, nella veste di titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento della somma di € 14.646,45, al netto degli accessori; detto decreto veniva opposto daBiagio Rizzo, il quale chiedeva di accertare e dichiarare l’insussistenza del credito preteso e comunque la carenza di titolarità di azione/difetto di legittimazione attiva da parte della Provincia; con riconvenzionale domandava la condanna del l’ente o pposto al risarcimento dei danni che l’illegittima pretesa immediatamente esecutiva gli aveva cagionato, anche sotto il profilo del discredito commerciale e della segnalazione interbancaria, prudenzialmente determinati in euro 20.000,00 ovvero da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU, ovvero ancora, se del caso, anche ex art. 1258 cod.civ.con vittoria di spese; con sentenza n. 813 del 22.2.2017, il Tribunale di Lecce accoglieva l'opposizione, ritenendo che la documentazione in atti non offrisse la prova che la Provincia fosse creditrice di Biagio Rizzo della somma ingiunta e rigettava la domanda riconvenzionale dell’opponente; la Provincia di Lecce proponeva appello avverso tale sentenza, con atto notificato il 24.3.2017, lamentando la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1944 cod.civ. e dell'art.1203 comma 1° n. 3 cod.civ.
Erronea valutazione delle risultanze processuali. Omessa e/o insufficiente motivazione” e sostenendo, in particolare, che le risultanze della complessiva documentazione versata in atti smentivano l'affermazione del primo giudice, secondo cui non erano emersi elementi per ritenere che la Provincia di Lecce fosse creditrice del Rizzo; Biagio Rizzo si costituiva e contestava la fondatezza dell’appello; con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, la Corte d'Appello ha ritenuto la Provincia di Lecce legittimata ad agire per il recupero delle somme asseritamente corrisposte ad Unicredit per l’insoluto della ditta Biagio Rizzo, in quanto titolare di un credito diretto nei confronti del beneficiario del finanziamento, sorto con la prestazione della garanzia fideiussoria in suo favore come condizione per l’accesso al finanziamento che vedeva Biagio Rizzo nella posizione di debitore principale rispetto alla Provincia; in considerazione, tuttavia, del secondo motivo di opposizione, non esaminato dal giudice di prime cure perché ritenuto assorbito nell’accoglimento del motivo di opposizione ritenuto decisivo, riguardante l’inidoneità della prova documentale prodotta dalla Provincia a supporto della dimostrazione del quantum, ha ritenuto che i due mandati di pagamento in favore di Unicredit versati in atti documentassero, l’uno, il pagamento della somma di euro 4.930,05 per l’insoluto della ditta Biagio Rizzo, l’altro, il versamento ad Unicredit di euro 103.763,90 per gli insoluti di più imprese inadempienti, senza alcuna possibilità di riferire specificamente alcun importo all’insoluto di Biagio Rizzo; in atti –riferisce la Corte - era rinvenibile una terza determin a, avente ad oggetto l’asserito pagamento di euro 5.025,36 ricollegato a Biagio Rizzo, ma il mandato di pagamento non era stato prodotto in giudizio; il giudice a quo ha concluso, revocando il decreto ingiuntivo e condannando Biagio Rizzo al versamento della somma di euro 4.930,05 a favore della Provincia di Lecce; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamenteal decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la Provincia di Lecce ha depositato memoria.
Considerato che:
1) con il primo motivo, rubricato, «Violazione dell’art. 99 cod.proc.civ. (principio della domanda) e dell’ art. 112 cod.proc.civ. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). Error in procedendo. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 cod.proc.civ.», la Provincia di Lecce lamenta che la Corte d’appello sia incorsa nel vizio di extra petizione, quando ha preso in esame l'ulteriore motivo d'opposizione (non esaminato in primo grado perché assorbito nell'accoglimento del motivo di opposizione ritenuto decisivo) riguardante l'inadeguatezza della produzione documentale della Provincia di Lecce ai fini della prova, nel quantum, della pretesa creditoria azionata; la tesi della Provincia è che la Corte territoriale abbia erroneamente presupposto che Biagio Rizzo avesse riproposto in appello il motivo di opposizione (rimasto assorbito dall’accoglimento del motivo principale), relativo all'inadeguatezza della produzione documentale della Provincia di Lecce ai fini della prova, nel quantum, della pretesa creditoria azionata; per converso, secondo la rappresentazione della Provincia, Biagio Rizzo, né in primo grado, né in appello, avrebbe mai posto una questione finalizzata a contestare il quantum , né l’effettivo pagamento a Unicredit da parte della Provincia delle tre rate insolute; semmai le sue contestazioni davano per presupposto il pagamento alla Banca da parte della Provincia, anche se tentavano di ingenerare il dubbio circa cosa comprendesse lo stesso (mera sorte capitale o anche accessori); a supporto di quanto rappresentato la Provincia riproduce il motivo subordinato di opposizione di Biagio Rizzo che deduceva l’incertezza e l’illiquidità del credito e l’inadeguatezza della prova del credito, non potendo le determina della Provincia essere considerate idonee a tale scopo, mancando l’estratto conto presupposto; secondo la Provincia, l’eccezione di mancato deposito dell’estratto conto non risulterebbe ben spesa nel caso di specie , stante che il debito ingiunto si riferiva alla sorte della somma capitale – le tre rate insolute - giacché gli interessi erano a carico della Provinci a; l’eccezione non era idonea a far ritenere contestato l’effettivo pagamento a Unicredit delle tre rate insolute, perché le determinazioni dirigenziali sono provvedimenti amministrativi con i quali la P.A. impegna risorse dell’Ente per fare fronte a determinate spese; nel caso di specie le determinazioni prodotte ovvero la D.D. del 22.11.2008 n.3536; la D.D. del 27.11.2009 n.3207 e la D.D. del 18.05.2010 n. 1159 avrebbero dimostrato il pagamento a Unicredit dell’importo scaduto della ditta Rizzo Biagio pari ad € 14.646,45; quand’anche Biagio Rizzo avesse contestato il quantum, secondo la Provincia, la contestazione non sarebbe «mai andata al di là di mere formule di stile», atteso che in nessun passaggio dell’opposizione e dei successivi scritti, controparte avrebbe spiegato le ragioni per le quali le determinazioni prodotte ed i relativi mandati non fossero idonei a dare adeguata prova del credito, non avendo alcuna attinenza la lamentata mancata produzione dell’”estratto conto presupposto”, incui si sostanziava e si esauriva la contestazione di “incertezza illiquidità ed indeterminatezza del credito”; né la sussistenza di siffatte contestazioni avrebbe potuto desumersi, dall’utilizzo di formule, quali “il supposto qui contestato preteso pagamento delle rate a favore di Unicredit ”… (cfr. pag. 10 della comparsa di appello), trattandosi di locuzione del tutto generica che rimette al giudice stesso la determinazione del contenuto della domanda; la conclusione della Provincia è che il giudice abbia errato nel configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto da Biagio Rizzo; il motivo è infondato: la circostanza che la contestazione sia stata sollevata facendo riferimentoalla causa giustificativa della sovvenzione ottenuta, cioè al rapporto con la banca mutuataria, riguarda il merito della valutazione, cioè se la documentazione versata in atti dalla Provincia fosse idonea a provare il credito azionato, e non attiene al profilo di legittimità della contestazione e cioè al se la contestazione fosse stata sollevata e al se dunque il credito fosse controverso in ordine al quantum; non può dunque negarsi che la contestazione vi sia stata; sicché una volta ritenuto controverso il quantum, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda rientrava nel potere/dovere del giudice accertare i fatti costitutivi posti alla base della pretesa azionata, per cui non vi è neanche ultrapetizione;
2) con il secondo motivo è dedotta «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 346 cpc in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 cod.proc.civ. Error in procedendo »; neppure la censura formulata in via subordinata da Biagio Rizzo - con cui egli adduceva che «nel caso di surrogazione il vero debitore può opporre al solvens tutte le eccezioni opponibili all’ accipiens e, in tale senso, l’appellato aveva espressamente eccepito in prime cure la assoluta incertezza, illiquidità ed indeterminatezza del credito, oltreché l’inadeguatezza alla prova del credito delle determinazioni dell’ente.
La Provincia, infatti, fonda il ricorso per ingiunzione sulla determina di liquidazione in favore di Unicredit Banca SPA, senza tuttavia fornire l’estratto conto presupposto..ecc.» - avrebbe potuto far ritenere alla Corte territoriale che l’opposizione era finalizzata anche a contestare l’effettivo pagamento da parte della Provincia a Unicredit della tre rate insolute; ma anche se si potesse attribuire tale finalità al motivo, la Corte territoriale non avrebbe considerato che il motivo non era stato riproposto da Biagio Rizzo nelle conclusioni in sede di appello; così come, del resto, non era stato proposto nelle conclusioni di primo grado; nella comparsa di costituzione in appello Biagio Rizzo, concludeva, infatti, “l’Ecc.ma Corte voglia rigettare l’appello proposto in quanto gradatamente inammissibile, improponibile, ed infondato, confermando la sentenza gravata n. 813/2017…”; quindi, Biagio Rizzo aveva chiesto il rigetto dell’appello e non aveva riproposto la domanda subordinata rimasta assorbita, di talché il giudice a quo, incorrendo nella violazione dell’art. 346 cod.proc.civ. alla stregua del quale ”le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”, non avrebbe dovuto ; secondo quanto prospettato dalla Provincia di Lecce, Biagio Rizzo era tenuto a riproporre le domande ed eccezioni sulle quali il giudice non si era espressamente pronunciato, per non far presumere la volontà di rinunciarvi (Cass., Sez.
Un., 21/03/2019 n. 7940); né dall’applicazione del suddetto principio Biagio Rizzo avrebbe potuto essere considerato esonerato, considerando quelle da lui svolte mere difese di merito, non seguite da un’espressa riproposizione della relativa domanda; la censura non merita accoglimento; il Tribunale di Lecce, come emerge dalla sentenza della Corte d'appello, lì dove ha respinto la domanda proposta dall'attrice, ha, evidentemente, omesso di esaminare ed, in ogni caso, di respingere (tanto esplicitamente, quanto implicitamente), le (mere) difese (come tali rilevabili d'ufficio) che il convenuto aveva sollevato.
Ora, le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice sono automaticamente devolute alla cognizione del giudice d'appello salvo solo il caso (non ricorrente, come visto, nel caso in esame) in cui una di tali questioni sia stata esaminata e decisa, anche implicitamente, nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto d'impugnazione da parte del soccombente ovvero non sia stato comunque riproposto al giudice di appello ad opera della parte praticamente vittoriosa. Solo in quest'ultima ipotesi, infatti, ossia quando una di tali questioni sia stata decisa (anche solo implicitamente) dal giudice di primo grado, il potere del giudice dell'impugnazione trova un limite nella preclusione determinata dell'acquiescenza della parte soccombente ovvero di quella, che, pur non avendo l'onere della impugnazione perché praticamente vittoriosa, non abbia riproposto al giudice d'appello la relativa eccezione, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 cod.proc.civ.; né la conclusione cambia ove pure si volesse ritenere che le deduzioni sollevate dal convenuto, come sopra descritte, anziché mere difese, si configurano, in realtà, come vere e proprie eccezioni, e cioè come deduzioni in giudizio di fatti impeditivi del diritto azionato dall'attrice.
Escluso, infatti, che le stesse siano rimesse al potere di rilevazione della parte, dev'essere ribadito il principio per cui, in tema di impugnazioni, solo se un'eccezione di merito è stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza (cosa che, come detto, nel caso in esame non è accaduta), la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale ex art. 343 cod.proc.civ., non essendone, altrimenti, possibile (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2°, cod.proc.civ.) il rilievo officioso a norma dell'art. 345, comma 2°, cod.proc.civ.; in caso contrario, quando cioè l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (come, appunto, nel caso in esame), è sufficiente (ma anche necessaria) la sua riproposizione: fermo restando che, in tale ipotesi, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione (per effetto della presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 cod.proc.civ. ) solo se il potere di sua rilevazione è riservato alla parte (trattandosi di eccezioni in senso stretto), mentre, al contrario, ove competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo il rilievo ai sensi dell'art. 345, comma 2°, cod.proc.civ.: così Cass. 28/03/2022, n. 9844; la censura è pertanto conclusivamente infondata perché l’art. 346 riguarda le eccezioni in senso stretto e non quelle in senso lato quale la contestazione dei fatti costitutivi della domanda;
3) con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la Provincia denuncia «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, c. 1, n.4 cod.proc.civ., per travisamento delle prove e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.», per avere ritenuto non provato il versamento della somma di euro 14.646,35, oggetto del decreto ingiuntivo, ma solo quella di euro 4930,05; la ricorrente sostiene che la D.D. n. 3536/2008 (doc. 8 fascicolo monitorio) era riferibile al mandato 12829/2008 (doc. 11 fascicolo monitorio) e che nel corpo della suddetta D.D era contenuto l’elenco delle ditte debitrici per conto delle quali era stato impegnato il pagamento delle rate scadute in favore della banca, la ditta Rizzo era identificata sempre con il medesimo numero, perciò la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dalla determina dirigenziale n. 3536 ove si faceva riferimento al mandato di pagamento della di euro 103.763, 90 non fosse evincibile la somma erogata per l’insoluto della ditta Rizzo, visto che il numero che la individuava come ditta sarebbe lo stesso presente nel frontespizio della determina dirigenzialenonché quello presente nella determina dirigenziale n. 1159 del 18 maggio 2010 che la Corte territoriale ha riconosciuto indicasse come dovuta dalla ditta Rizzo la somma di euro 5.25,36, osservando però che il mandato di pagamento cui essa faceva riferimento non risultava versato in atti; il motivo non merita accoglimento; anche senza considerare l’orientamento non univoco di questa Corte in ordine alla denunciabilità, attraverso il ricorso per cassazione,del vizio di travisamento della prova, la circos tanza dei numeri di identificazione dei debitori – la ditta Biagio Rizzo risulterebbe identificata con il numero 54477 – è stata valutata dal giudice di merito che ha ritenuto che dalla sequenza dei numeri non fosse possibile individuare il debitore; il che costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità;
4) il ricorso va rigettato;
5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità, non avendo Biagio Rizzo svolto attività difensiva in questa sede;
6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della Provincia di Lecce l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo