Cassation appeal dismissed by withdrawal; court awards costs due to reasonable interest in the withdrawn appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the appellant requested the respondent bear all litigation costs, the court ruled that expenses should be compensated because the lower court's decision created a reasonable interest in pursuing the appeal against both defendants. Consequently, the judgment was issued as an extinction of the proceedings with a mutual offset of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, 376, 380-bis c.p.c.; When a party withdraws an appeal, the court extinguishes the proceedings and may compensate costs if the withdrawal was motivated by a reasonable interest in the appeal, such as when the lower court's ruling left the appellant with a viable claim against other defendants.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18933/2020 R.G. proposto da : GIANNULLI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GIUSEPPE SAREDO 103, SC. B INT. 27, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato IZZO FRANCESCO; -ricorrente- contro ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliatain ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NICOLA SCOPSI; -controricorrente- nonchécontro R.G. 18933/2020 Cron.
Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. COMUNE NAPOLI -intimato- avverso la sentenza n. 5553/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Gaetano Giannulli convenne in giudizio il Comune di Napoli e la Romeo Gestioni s.p.a., davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni fisici da lui patiti a seguito di un incidente verificatosi quando egli era caduto nel vano ascensore sito all’interno dello stabile dove viveva, a causa dell’assenza non segnalata della cabina.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletata attività istruttoria, accolse la domanda e condannò i due convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 8.833,23 oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dalla Romeo Gestioni s.p.a. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione , ha rigettato la domanda del Giannulli nei soli confronti della Romeo Gestioni s.p.a., condannandolo alla restituzione della somma ricevuta e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre Gaetano Giannulli con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Romeo Gestionis.p.a. con controricorso. Il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva la Corte che il ricorrente, con atto da lui sottoscritto e firmato per autentica dal suo difensore avv. Francesco Izzo, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, essendo stata soddisfatta la sua ragione di credito. La società Romeo Gestioni, costituitasi a mezzo del nuovo difensore avv. Nicola Scopsi, ha depositato una memoria nella quale ha chiesto che il ricorrente venga condannato alle spese del presente giudizio nonché a quelledella fase di sospensione dell’efficacia della sentenza di secondo grado.
2. A seguito della rinuncia, non resta a questa Corte che dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, mentre residua il solo punto della decisione sulle spese, che la parte controricorrente vorrebbe fossero riconosciute in suo favore. È opinione della Corte, invece, che le spese debbano essere compensate, in quanto la sentenza d’appello si è limitata a riformare la decisione di primo grado nel senso di rigettare la domanda del Giannulli nei soli confronti della società Romeo Gestioni, ma non anche del Comune di Napoli; ed è pervenuta a tale conclusione rilevando, tra l’altro, che effettivamente la Romeo Gestioni era appaltatrice dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Da ciò consegue che l’obiettiva difficoltà di distinguere le posizioni dei due originari convenuti e gli esiti alterni dei giudizi di merito in relazione alla società Romeo Gestioni davano al Giannulli un ragionevole interesse a proporre il ricorso poi rinunciato.
3. Il giudizio di cassazione, pertanto, è estinto per rinuncia, con compensazione delle spese. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Sp