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Ordinanza — n. 33387/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by all parties, extinguishing the legal proceedings without further costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33387/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a voluntary withdrawal signed by all parties involved. The original dispute concerned the ineffectiveness of several property transfer acts under Article 2901 of the Civil Code, with the debtors ultimately losing at the appellate level. Since the withdrawal was mutual and formalized, the court ruled the proceedings terminated without addressing the merits or ordering additional costs.

Regesto Legislator

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Art. 375, 376, 380-bis c.p.c.; When all parties in a cassation appeal voluntarily withdraw their claims, the judgment is extinguished without provision on costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings cassation appeal mutual settlement Article 2901 Civil Code revocatory action joint withdrawal beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Luca Calzetti, difensore della Banca di San Marino; che, pertanto, il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza che occorra provvedere sulle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2901 cod. civ
convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, Daniele Ragni, Beatrice Agostinelli, Ludovica Ragni, Mauro Giovagnoli, Maria Luisa e Sabrina Ragni chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., i seguenti atti:
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22458/2020 R.G. proposto da : GIOVAGNOLI MAURO, RAGNI SABRINA, RAGNI DANIELE, AGOSTINELLI BEATRICE, RAGNI LUDOVICA, RAGNI MARIA LUISA, tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA PARRA; -ricorrenti- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO, che la rappresenta e difende;

BANCA DI SAN MARINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della R.G. 22458/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CALZETTI; -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 538/2020depositata il 04/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. Ritenuto che la Banca di San Marino s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, Daniele Ragni, Beatrice Agostinelli, Ludovica Ragni, Mauro Giovagnoli, Maria Luisa e Sabrina Ragni chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., i seguenti atti:

1) l’atto col quale Daniele Ragni aveva venduto alla moglie Beatrice Agostinelli e ai loro figli Ludovica e Luca Ragni la proprietà di un appartamento, con garage e magazzino;

2) l’atto col quale il medesimo Daniele Ragni aveva costituito un fondo patrimoniale sugli stessi beni;

3) l’atto col quale Daniele, Maria Luisa e Sabrina Ragni avevano conferito in proprietà della società FRI di Ragni Sabrina, senza passaggio di denaro, le loro quote di proprietà di alcuni immobili;

4) l’atto col quale Maria Luisa Ragni e suo marito Mauro Giovagnoli avevano costituito un fondo patrimoniale su beni di proprietà della moglie; che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; che nel corso del giudizio intervenne volontariamente la Banca di credito cooperativo di Filottrano, chiedendo che gli effetti della revocatoria fossero estesi anche in suo favore; che il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia di tutti gli atti suindicati nei confronti di entrambe le Banche e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 4 giugno 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorrono Daniele Ragni, Beatrice Agostinelli, Ludovica Ragni, Mauro Giovagnoli, Maria Luisa e Sabrina Ragni con unico atto affidato ad un solo motivo; che resistono la Banca di San Marino s.p.a. e la BCC NPLS, quest’ultima quale successore della Banca di credito cooperativo di Filottrano, con due separati controricorsi; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Considerato che i ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, da loro sottoscritto e firmato altresì dal difensore avv. Andrea Parra; che tale atto è stato sottoscritto anche dall’avv. Luca Calzetti, difensore della Banca di San Marino; che, pertanto, il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza che occorra provvedere sulle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenut i a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione. Co