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Ordinanza — n. 33385/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses civil damages claim where criminal acquittal was based on insufficient evidence rather than factual innocence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33385/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Matteo Belmonte's appeal against a civil judgment awarding Antonio Stravato damages for a workplace assault. Belmonte argued that a prior criminal acquittal should preclude his civil liability, but the lower court correctly noted the acquittal was based on insufficient evidence under Article 530 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court ruled that such acquittals lack preclusive effect in civil proceedings, allowing the civil judge to independently assess the facts without being bound by the criminal outcome.

Regesto Legislator

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Art. 652, Art. 654 c.p.p.; A criminal acquittal based on insufficient evidence lacks preclusive effect in civil damages proceedings, permitting the civil judge to independently ascertain the facts.

Parole chiave

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criminal acquittal civil damages preclusive effect insufficient evidence judicial independence workplace assault Article 530 risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 652 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art.
Art. 654 c.p.p.
652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod.
Art. 530, comma 2, c.p.p.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che il giudicato penale di assoluzione non aveva effetto in sede civile in quanto l’assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di rito penale.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 11 febbraio 2011, n. 3376
sentenza 11 marzo 2016, n. 4764
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19488/2020 R.G. proposto da : BELMONTE MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato MARRAS LAURA, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINO MARIA GRAZIA -ricorrente- contro STRAVATO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA,rappresentato e difeso dall'avvocato VASCELLO LUIGI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2328/2019 depositata il06/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. R.G. 19488/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE. EFFETTI NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNI. FATTI DI CAUSA 1. Antonio Stravato convenne in giudizio Matteo Belmonte, davanti al Tribunale di Lucera, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un diverbio tra loro intervenuto sul luogo di lavoro. A sostegno della domanda espose che, essendo egli datore di lavoro e il convenuto un suo dipendente, verificatasi un’emergenza a causa del blocco di un nastro trasportatore, aveva chiesto al Belmonte di intervenire in suo soccorso ma che il convenuto, adiratosi senza motivo, gli aveva sferrato un violento pugno in faccia.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda risarcitoria per essere stato egli assolto in sede penale, e chiedendo il rigetto della domanda dell’attore e la condanna dello stesso, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni da lui subiti per essere stato colpito dallo Stravato con una pala metallica. Il Tribunale, istruita la causa con prova per testi e c.t.u., rigettò entrambe le domande e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Belmonte e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre Matteo Belmonte con atto affidato ad un solo motivo. Resiste Antonio Stravato con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 del codice di procedura penale. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che il giudicato penale di assoluzione non aveva effetto in sede civile in quanto l’assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di rito penale. Ritiene il Belmonte, invece, che tale pronuncia assolutoria faccia stato in sede civile e che le testimonianze abbiano dimostrato che lo Stravato lo aveva colpito con un badile. 1.1.

Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cit., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (sentenze 11 febbraio 2011, n. 3376, e 11 marzo 2016, n. 4764).

Sulla base di tale insegnamento, la Corte barese ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso l’effetto preclusivo del giudicato penale in sede civile, posto che l’assoluzione era stata pronunciata con la formula dubitativa di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (punto non in discussione); per cui il giudice civile poteva liberamente ricostruire lo svolgimento dei fatti, come poi è avvenuto. La prospettata violazione di legge, dunque, non sussiste; mentre ogni altro profilo proposto riguarda il riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.700, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà attodella sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel