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Ordinanza — n. 33375/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing lawyer's claim that 2010 decree extended contribution payment deadline beyond 2010 expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33375/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's decision declaring social contributions prescribed. The lower court ruled the five-year limitation period expired in 2010, rejecting INPS's argument that a 2010 decree extended the payment deadline to 2015. The Supreme Court found the lower court failed to apply the specific decree provision regarding the extended deadline, ordering the case remanded for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26 of Law n. 335/1995; d.P.C.M. 10.6.2010: The limitation period for paying social contributions to the separate management expires on the extended payment deadline set by the decree, not the original date, and failure to pay within this extended period results in prescription.

Parole chiave

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social contributions prescription period payment deadline extension separate management limitation period remand for retrial professional liability contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Law n. 335 of 1995, Article 2, paragraph 26
335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M.
Decree of the President of the Council of Ministers of June 10, 2010
Civil Code, Article 2935
Code of Civil Procedure, Article 421
Decree-Law n. 98 of 2011, Article 18
e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l.
art. 380 bis c.p
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 2935 cod.civ
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cassation No. 10273 of 2021
Cassation No. 32467 of 2021
Cassation No. 14110 of 2022
Cassation No. 20498 of 2022
Cassation No. 20499 of 2022
Cassation No. 20500 of 2022
Cassation No. 27950 of 2018
Cassation No. 19403 of 2019
Cassation No. 1557 of 2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18192-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro FERRANTE FIORELLA; -intimata - avverso la sentenza n. 2051/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2021; Ric. 2021 n. 18192 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'avv. Fiorella Ferrante e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giu dicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesseil 16.6.2010 e che l’Inps avesse chi esto il pagamento con nota ricevuta dalla Ferrante il 30.6.2015); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; la professionista è rimasta intimata; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 Ric. 2021 n. 18192 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;

2. il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.

è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020);

5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.; Ric. 2021 n. 18192 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- 6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassa