Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33373/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim against lawyer, ruling 2010 decree extended payment deadline to July 2010.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33373/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Naples Court of Appeal, which had previously declared the contribution claim time-barred. The lower court incorrectly applied the five-year limitation period starting in June 2010, ignoring a 2010 decree that extended the payment deadline to July 2010 for all economic activity contributors. The Court ruled that the lower court failed to apply this statutory extension, thereby violating established case law regarding the scope of the decree.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; d.P.C.M. 10.6.2010: The payment deadline for contributions to the separate management is extended by the 2010 decree to all economic activity contributors, and the limitation period runs from this extended date, not the original statutory deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions statute of limitations separate management payment deadline extension legal profession contributions durata di contribuzione arretrati di contributi contributi di mantenimento provvisori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M.
d.P.C.M. 10.6.2010
2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt.
artt. 2935 cod.civ.
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ., dell’art.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011
2935 cod.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 10.6.2010
2935 cod.civ., dell’art. 18 del d.l.
art. 380 bis c.p
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 2935 cod.civ
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 32467 del 2021
Cass. n. 14110 del 2022
Cass. n. 20498 del 2022
Cass. n. 20499 del 2022
Cass. n. 20500 del 2022
Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 1557 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14016-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresentata e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro LEGNANTE FRANCESCO PAOLO; -intimato- avverso la sentenza n. 3112/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; Ric. 2021 n. 14016 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'avv. Paolo Francesco Legnante e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello – per quel che ril eva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadeva il 16.6.2010 e che l’Inpsaveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal Legnante il 30.6.2015), non potendosi applicare il regime di proroga introdotto dal d.P.C.M. 10.6.2010 in quanto esclusivamente dettato per i soggetti che esercitavano attività economiche per le quali eranostati elaborati gli studi di settore; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il professionista è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Ric. 2021 n. 14016 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;

2. il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.

è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa Ric. 2021 n. 14016 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); 5.la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;

6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cas