Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mutation of pleadings rather than simple amendment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Claudia Cuzzi inadmissible against the Second Instance Court's decision. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to consider that the subject matter of the claim remained unchanged despite different factual conclusions. However, the court determined that the new pleading introduced a distinct legal basis regarding the nature of the employment relationship, constituting a mutation of pleadings rather than a mere amendment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: A change in the legal basis or factual premises of a claim constitutes a mutation of pleadings, rendering an appeal based solely on the alleged preservation of the claim's object inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21658-2020 proposto da: CUZZI CLAUDIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GRATTAROLA; - ricorrente - contro NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVAgE n Ve C :_2(_s PUe r\-Thic(-ì - intima avverso la sentenza n. 872/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 21658/2020 Rilevato che:
1. la Corte territoriale di Torino, con sentenza pubblicata in data 23.1.2020, ha dichiarato inammissibile l'appello interposto da Claudia Cuzzi, nei confronti della Sunrise Società Cooperativa e della NovaCoop scrl, avverso la pronunzia del Tribunale di Alessandria n. 74/2019, pubblicata il 9.4.2019, con la quale era stata «dichiarata inammissibile la domanda di condanna ex art. 29 d.lgs. 276/2003, formulata all'udienza del 5.4.2018, e respinto il ricorso, con condanna della ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate per ciascuna parte in Euro 4.015,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa»;
2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha reputato che dovesse «essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da Sunrise scrl», in quanto «l'appello ripropone la domanda di pagamento delle differenze retributive sulla base di conclusioni ("Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio dal 17.12.2015 al 28.2.2017 alle dipendenze della Sunrise scrl e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Sunrise ... a pagare a Claudia Cuzzi, per le causali dedotte, la capital somma di Euro 20.539,22...") del tutto diverse rispetto a quelle formulate in prime cure ("Voglia il Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiarare che la ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio dal 17.12.2015 al 28.2.2017 alle formali dipendenze della Sunrise scrl ma in somministrazione irregolare alle dipendenze della Novacoop scrl, e per l'effetto dichiarare tenute e condannare Sunrise società cooperativa ... e Novacoop scrl ... ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 276/2003 a pagare a Claudia Cuzzi, per le causali di cui in ricorso, la capital somma di Euro 20.539,22 ...")»; ha sottolineato, inoltre, che «con l'originario ricorso introduttivo Sunrise scrl non solo è stata indicata quale datrice di lavoro formale, essendo la vera datrice di lavoro l'impresa utilizzatrice, ma è stato altresì dedotto che la lavoratrice aveva reso la sua prestazione secondo le disposizioni impartite dal capo reparto Ipercoop, Michele Botta, non essendovi all'interno dell'esercizio alcun rappresentante della Sunrise scrl, né materiale o attrezzatura di detta cooperativa», e che «il gravame propone quindi una domanda nuova, fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa del tutto differente rispetto a quella originariamente formulata, soggetta quindi alla preclusione di cui al comma 1 dell'art. 345 c.p.c.», 3. per la cassazione della sentenza Claudia Cuzzi ha proposto ricorso affidato ad un motivo; la Nova Coop Società Cooperativa e la Sunrise Società Cooperativa non hanno svolto attività difensiva;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:
5. con l'unico motivo articolato si denunzia, testualmente, la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 183 c.p.c.», e si deduce che la Corte di merito non avrebbe considerato che, nella fattispecie, «il bene della vita chiesto dalla Cuzzi non cambiava: esso consisteva nella capital somma di Euro 20.539,22. E non cambiava neppure l'oggetto dell'accertamento, che era un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio svoltosi dal 17.12.2015 al 28.2.2017 presso i locali della Novacoop scrl di Alessandria»;
6. il motivo è inammissibile, poiché, nel caso in esame, come correttamente reputato dai giudici di merito, si versa in una ipotesi di mutati° libelli, e non di semplice emendatio libelli; ed invero, nell'atto di gravame viene riproposta la domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di conclusioni del tutto diverse (finalizzate alla condanna della Sunrise Scrl al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, previa riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra le parti) rispetto a quelle formulate in prima istanza, in cui si richiedeva di fondare la decisione su un fatto storico diverso (la asserita irregolarità della somministrazione di manodopera prestata dalla Cuzzi in favore della Sunrise Scrl mediante la Novacoop Scrl) (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21036/2019; 2209/2016).
Infine, è da rilevare che la ricorrente non ha attaccato la seconda ratio decidendi e, cioè, il fatto che, come sottolineato dalla Corte di merito (v. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata), «il Tribunale non ha "ritenuto la genuinità dell'appalto" - bensì la genuinità dei contratti di lavoro intercorrenti tra la lavoratrice e la Sunrise - motivando, in particolare, come non fosse desumibile alcun rapporto di appalto tra le due imprese convenute, neppure sulla base della stessa ricostruzione in fatto offerta con il ricorso introduttivo»; manca, dunque, la censura sulla mancata configurazione del rapporto in termini di appalto, incentrandosi le censure della ricorrente esclusivamente sul fatto che non si versi in una ipotesi di mutatio libelli e che la Corte di Appello «non abbia tenuto conto del fatto che non cambiava l'oggetto dell'accertamento, che era un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio svoltosi dal 17.12.2015 al 28.2.2017 presso i locali della Novacoop scrl di Alessandria»;
7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la Nova Coop Società Cooperativa e la Sunrise Società Cooperativa sono rimaste intimate;
9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n