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Ordinanza — n. 33267/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; appellants condemned to pay costs despite conditional acceptance by respondents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33267/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the second-instance judgment extinguished because the appellants withdrew their request on July 19, 2022. Although the respondents accepted the withdrawal, they opposed the cost allocation, arguing the acceptance was conditional. The Court ruled that a withdrawal is effective for extinguishing the process regardless of the opponent's stance, but the losing party remains liable for costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from cassation extinguishes the proceedings independently of the opponent's acceptance, yet the withdrawing party remains liable for judicial costs if the appeal was meritless.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings judicial costs allocation conditional acceptance cassation procedure lavoratori anziani indennità di anzianità attività lucrativa all'età pensionabile

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Tale accettazione, in quanto effettuata in modo condizionato, non può ritenersi valida ai fini della operatività dell'art. 391 cpc.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971
alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n.
Cass 28 maggio 2020 n. 10140
3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140).
Cass. n. 38902/2021
(da ultimo: Cass. n. 38902/2021; Cass.
Cass. n. 40413/2021
38902/2021; Cass. n. 40413/2021).
Cass.12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 27847-2021 proposto da: TRENITALIA SPA 05403151003, MERCITALIA RAIL SRL , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrenti - contro SUARDI ALESSANDRO, VENEZIANO DAVIDE, GIURLEO ALESSANDRO, MARINI FABIO, RIDELLA ALESSANDRO, CAVAL FABRIZIO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIAN MARIA ZIGNONI, LIGIA ZIGNONI, CRISTINA BOCCHI;

— COlitt017.COITCliti — avverso la sentenza n. 117/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 117/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la inderogabilità, da parte della contrattazione collettiva, del principio di conservazione dell'anzianità sancito dall'art. 19 della legge n. 25/1955 e aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti a vedersi riconoscere gli scatti contrattuali con decorrenza dalla loro assunzione quali apprendisti.

2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione Trenitalia spa e Mercitalia Rail srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 19 luglio 2022, le ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione e agli atti del giudizio.

2. I controricorrenti, a mezzo del loro difensore, hanno accettato la rinuncia, con memoria del 26 settembre 2022, ma si sono opposti alla compensazione delle spese chiedendo la condanna delle società.

3. Tale accettazione, in quanto effettuata in modo condizionato, non può ritenersi valida ai fini della operatività dell'art. 391 cpc.

4. Orbene, va rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e Ric. 2021 n. 27847 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140).

5. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società ricorrenti: invero, le censure formulate nei quattro motivi di ricorso non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. n. 38902/2021; Cass. n. 40413/2021).

6. In conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con attribuzione in favore dei Difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari. Così deciso i