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Ordinanza — n. 33266/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ANAS appeal regarding project design fees, ruling lower court correctly applied regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33266/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected ANAS SPA's appeal against a second-instance judgment ordering payment of professional fees to three engineers. The lower courts correctly determined that the engineers' work fell under incentivized project design activities governed by the 2009 and 2011 ANAS regulations. The appeal was dismissed because the new arguments regarding fee calculation methods and post-2011 activities were inadmissible for the first time at the cassation level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92 D.Igs. n. 163/2006; Art. 2 Regolamento interno ANAS 2011: The court holds that professional fees for incentivized project design activities are payable according to the regulations in force at the time of service, and new legal arguments regarding fee quantification or temporal scope raised for the first time in cassation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
incentivized project design professional fees calculation ANAS regulations 2009 2011 inadmissible cassation arguments first instance new claims risanamento stradale contributo per la costruzione di strade contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92 D.Igs. n. 163/2006
Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 D.Igs. n. 163/2006 nonché dell'art.
Art. 2 Regolamento interno ANAS 2011
163/2006 e dell'art. 2 del Regolamento interno ANAS approvato in data 25.11.2011.
Art. 18 legge n. 109/94
La decisione di secondo grado è stata fondata sulle seguenti argomentazioni: l'incentivo di progettazione di cui all'art. 18 della legge n.
Art. 1362 e ss. cod. civ.
Le censure ex art. 1362 e ss. cod. civ. sono anche esse inammissibili rivelandosi unicamente quali diverse opzioni interpretative degli atti citati, senza la specifica indicazione dei criteri esegetici violati dai giudici del merito.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Le censure ex art. 1362 e ss.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14477/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27250-2021 proposto da: ANAS SPA - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 80208450587, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOPINO 13, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro CANALELLA SILVIO GIOSUELE, PIGNATO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LIO, rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANA CORRIERE; SCIBETTA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO CUSMANO 4, presso lo studio dell'avvocato PIETRO VIZZINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrend - avverso la sentenza n. 372/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Palermo, con la pronuncia emessa in data 18.5.2018, ha accolto l'opposizione presentata da ANAS spa averso i decreti ingiuntivi emessi in favore di Silvio Giosuele Canalella, Angelo Pignato e Salvatore Scibetta aventi ad oggetto somme rivendicate in ragione degli incarichi svolti dai predetti quali componenti dell'Ufficio di Alta Sorveglianza -nell'appalto relativo ai lavori di adeguamento della SS 640 di Porto Empedocle A/RC nel tratto dal Km. 9+800 al Km, 44+400, itinerario Agrigento/Caltanisetta- ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 D.Ivo n. 163/2006 e dell'art. 2 del Regolamento interno ANAS approvato in data 25.11.2011.

2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 372/2021, in riforma della pronuncia di prime cure e previa revoca dei provvedimenti monitori, ha condannato l'ANS spa al pagamento della somma di euro 50.869,50 in favore del Canalella, della somma di euro 14.893,23 in favore di Pignato Angelo e della somma di euro 25.437,75, in favore di Cibetta Salvatore, oltre interessi e rivalutazione.

3. La decisione di secondo grado è stata fondata sulle seguenti argomentazioni: l'incentivo di progettazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/94 (come modificato dall'art. 92 D.Igs. n. 163/2006) ha il fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, con un compenso ulteriore secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo; tale incentivo ha natura retributiva; il servizio prestato, in forza dell'Ordine di servizio n. 7 del giugno 2009, rientrava a pieno titolo nelle attività incentivate e sotto la vigenza sia del Regolamento ANAS del 2009 che di quello del 2011, sebbene quest'ultimo avesse previsto un criterio di calcolo del compenso più sfavorevole; gli importi spettanti andavano parametrati con riguardo al Ric. 2021 n. 27250 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -2- Regolamento del 2011 essendo state le richieste avanzate in sede monitoria modulate con riferimento a questo. ~A* 0‘4"1i6 4. La ANAS spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due mo .vi cui hanno resistito con controricorso Silvio Giosuele Canalella, Angelo Pignato, da un lato, e Salvatore Scibetta, dall'altro.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 D.Igs. n. 163/2006 nonché dell'art. 12 delle preleggi al codice civile nonché degli artt. 1362 e ss. e 2233 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Si sostiene, da un lato, che i dipendenti, non avendo collaborato ad alcuna attività di progettazione (requisito necessario al fine del riconoscimento e dell'erogazione dell'incentivo preteso) non avevano titolo ad ottenerlo; dall'altro che, essendo il contratto di appalto dei lavori in oggetto stato stipulato il 27.5.2008, occorreva, invece, avere riguardo al Regolamento ANAS del 2003 che non contemplava lo svolgimento dell'Attività di Alta Sorveglianza tra quelle incentivabili.

Si deduce, poi, che la quantificazione delle somme dovute, ma non corrisposte dall'ANAS, erano da considerarsi al lordo, avendo la valutazione di congruità un fine meramente contabile. Si chiede, infine, che l'attività svolta fosse liquidata, in considerazione di quella espletata in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento del 2011, avendo riguardo alle disposizioni regolamentari successivamente emesse.

2. Il motivo è infondato.

3. Il punto determinante da tenere in considerazione, nello scrutinio del motivo, è quello correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale secondo cui l'incarico di componenti dell'Ufficio di Alta sorveglianza, ai tre controricorrenti, fu conferito con ordine di servizio del 7 giugno 2009.

4. In tema di contratti pubblici, infatti, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di diritto al compenso del collaudatore, ma il principio può essere esteso anche ad altri incarichi che esulano dalla attività di progettazione, è quello del conferimento dell'incarico, Ric. 2021 n. 27250 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cc (Cass. n. 13456/2021).

5. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, doveva aversi, quindi, riguardo ai Regolamenti ANAS del 2009 e del 2011, per individuare il compenso spettante (e non a quello del 2003) e la Corte territoriale, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha sottolineato che tale attività rientrava tra quelle incentivate disciplinate dai suddetti Regolamenti; in punto di diritto, con una statuizione non impugnata, ha inoltre precisato che l'art. 176 co. 3 lett. B) del D.Igs. n. 163/2006 consentiva di distinguere l'attività di progettazione da quelle successive.

6. In ordine, poi, alla quantificazione degli importi, i giudici di seconde cure, sempre in modo corretto e senza incorrere in un eventuale vizio di ultra-petizione, pur essendo stata richiesta dai professionisti, in corso di giudizio, l'applicazione dei criteri regolamentari vigenti tempo per tempo, hanno liquidato il compenso in modo conforme alla richiesta avanzata in sede monitoria (che aveva avuto riguardo solo al più sfavorevole Regolamento ANAS del 2011), come del resto già previsto dall'ANAS sui cui ordinativi di pagamento (rimasti poi ineseguiti) erano stati richiesti i decreti ingiuntivi.

7. La problematica della quantificazione dei compensi, al lordo o al netto delle decurtazioni di legge e delle ritenute fiscali, è una questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità senza essere specificato il "dove", il "come" ed il "quando" essa fosse stata avanzata nei precedenti gradi di merito ed è, quindi, inammissibile sottoporla per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. n. 14477/2018).

8. Le censure ex art. 1362 e ss. cod. civ. sono anche esse inammissibili rivelandosi unicamente quali diverse opzioni interpretative degli atti citati, senza la specifica indicazione dei criteri esegetici violati dai giudici del merito.

9. La doglianza, infine, riguardante una asserita attività di "Alta sorveglianza" svolta successivamente al 25.11.2011 è stata genericamente prospettata, senza alcuna specificazione rispetto alla statuizione della Corte territoriale che aveva dato atto, invece, che l'intera attività lavorativa si era svolta sotto la vigenza dei Regolamenti del 2009 e del 2011.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021 n. 27250 sez. ML - ud. 12-10-2022 -4- 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti Canalella Silvio Giosuele e Pignato Angelo, da un lato, e del controricorrente Scibetta Salvatore, dall'altro, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna parte processuale, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma