Italian Supreme Court dismisses appeal on social benefit costs, allowing expense offset due to complex legal uncertainty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Carmelina D'Alessio's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to offset litigation costs between her and INPS. D'Alessio argued that costs should have been borne entirely by INPS due to their total victory on the merits, while the lower court offset costs citing 'grave and exceptional reasons.' The court ruled that while alternating verdicts alone do not justify cost offset, the specific complexity and novelty of the legal issue at the time of the dispute's inception provided valid grounds for the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; While alternating verdicts alone do not justify offsetting litigation costs, 'grave and exceptional reasons' including objective legal uncertainty regarding the contested right at the time of the dispute's inception constitute valid grounds for such offset under Art. 92, comma 2 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26583-2021 proposto da: D'ALESSIO CARMELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato SONIA GALLOZZI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO MAISTO, STEFANIA CATUOGNO; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2588/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 2588/2021 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da Carmelina D'Alessio, nei confronti dell'INPS, avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa con condanna dell'Istituto Previdenziale al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali, e ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.
2. Per quello che interessa in questa sede, la Corte distrettuale, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite, ha posto il diverso esito dei giudizi nonché la particolarità e complessità della questione esaminata, che aveva richiesto un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Carmelina D'Alessio, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'INPS.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché la carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 co. 6 Cost. e dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Si sostiene che, essendovi stato il riconoscimento della pretesa dalla presentazione della domanda amministrativa, con soccombenza integrale dell'Istituto, secondo il principio di causalità le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dello stesso, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale che, con una Ric. 2021 n. 26583 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- motivazione illogica e carente, aveva reputato sussistere gravi ed eccezionali ragioni erroneamente richiamando il "diverso esito dei giudizi" e un recente intervento in materia della Corte di Cassazione.
2. Il motivo è infondato.
3. La Corte territoriale ha adottato la statuizione sulla compensazione delle spese per "gravi ed eccezionali ragioni", in considerazione, come detto, del diverso esito dei giudizi nonché per la particolarità e complessità della questione esaminata che aveva richiesto un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione.
4. Osserva il Collegio che, se è vero che l'alterno esito dei due gradi di giudizio, di per sé, non è sufficiente per disporre la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 14546/2015), tuttavia la precisazione, connessa alla rilevata complessità e particolarità della questione esaminata, che ha effettivamente richiesto un intervento chiarificatore di legittimità (Cass. n. 14513/2020), costituisce valido motivo per la compensazione delle spese perché, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019).
5. Inoltre, va rilevato che il momento cui fare riferimento per considerare il contrasto è quello della insorgenza della controversia (Cass. n. 24234/2016), nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risaliva al gennaio 2017, quando, cioè l'orientamento giurisprudenziale, poi affermatosi nel 2020, non era ancora consolidato.
6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
7. Non si provvede sulle spese di lite in presenza della dichiarazione di esenzione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla I. n. 228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. Ric. 2021 n. 26583 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut