Ordinanza — n. 33262/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 7.1.2020, ha accolto parzialmente il gravame interposto da Adriana Delle Chiaie, Laura Gizzi, Alessia Di Bartolomei, Cristina Masella, Monica Coluzzi e Stefano Di Rofi, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (già AUSL Roma G) - alle dipendenze della quale prestavano servizio presso il presidio ospedaliero di Colleferro, nel reparto di ortopedia, con mansioni di fatto proprie del personale ausiliario ATA/OSS e ASS e conseguente demansionamento -, avverso la pronunzia del Tribunale di Velletri depositata in data 11.10.2016, con cui era stato respinto il ricorso dei lavoratori volto ad ottenere «l'accertamento del loro diritto ad essere riadibiti alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza di infermiere professionale e la condanna dell'AUSL al risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine professionale e alla dignità, da liquidare in via equitativa>>;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33262/2022 — snciv · Corte di Cassazione: avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17557-2020 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DELLE CHIAIE ADRIANA, GIZZI LAURA, DI BARTOLOMEI ALESSIA, MASELLA CRISTINA, COLOZZI MONICA, DI ROFI STEFANO, dom.ti in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO MUSA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4102/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 17557 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 17557/2020 Rilevato che:
1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 7.1.2020, ha accolto parzialmente il gravame interposto da Adriana Delle Chiaie, Laura Gizzi, Alessia Di Bartolomei, Cristina Masella, Monica Coluzzi e Stefano Di Rofi, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (già AUSL Roma G) - alle dipendenze della quale prestavano servizio presso il presidio ospedaliero di Colleferro, nel reparto di ortopedia, con mansioni di fatto proprie del personale ausiliario ATA/OSS e ASS e conseguente demansionamento -, avverso la pronunzia del Tribunale di Velletri depositata in data 11.10.2016, con cui era stato respinto il ricorso dei lavoratori volto ad ottenere «l'accertamento del loro diritto ad essere riadibiti alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza di infermiere professionale e la condanna dell'AUSL al risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine professionale e alla dignità, da liquidare in via equitativa>>;
2. pertanto, i giudici di seconda istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno condannato «l'AUSL appellata a risarcire agli appellanti il danno alla professionalità per il periodo fino ad agosto 2013, liquidato equitativamente in misura pari al 10% della retribuzione normale netta di fatto percepita secondo le seguenti decorrenze: per Delle Chiaie Adriana da marzo 2010; per Gizzi Laura da gennaio 2003; per Di Bartolomei Alessia da agosto 2006; per Masella Cristina da gennaio 2003; per Coluzzi Monica da novembre 2010; per Di Rofi Stefano da agosto 2006, oltre interessi dal presente dispositivo fino all'effettivo soddisfo»;
3. per la cassazione della sentenza l'Azienda Sanitaria Roma 5 - ASL Roma 5 - (già AUSL Roma G) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi ulteriormente illustrati da memoria; Adriana Delle Chiaie, Laura Gizzi, Alessia Di Bartolomei, Cristina Masella, Monica Coluzzi e Stefano Di Rofi hanno resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:
5. con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura la sentenza impugnata per «Errata e distorta valutazione della testimonianza resa dalla Dott.ssa Roberta Refrigeri - Arco temporale di riferimento - Vizio nella formazione del giudizio - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.»;
6. con il secondo motivo si deduce testualmente: «Errato esame e valutazione della testimonianza resa dalla sig.ra D'Aquino Maria Grazia - Carenza di prova dello svolgimento di mansioni inferiori - Vizio nella formazione del giudizio - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.»;
7. con il terzo mezzo di impugnazione si denunzia testualmente: «Errata valutazione delle testimonianze rese dalla sig.ra Del Brusco Luisa e Salvitti Giuseppina - Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza n. 4102/2019 - Carenza di prova in ordine allo svolgimento in via prevalente di mansioni inferiori - Vizio nella formazione del giudizio - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.»;
8. con il quarto motivo si lamenta testualmente: «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - Carenza assoluta di prova del danno»;
9. i primi tre motivi - da trattare congiuntamente per ragioni di connessione - sono inammissibili, poiché si censura la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello, con conseguente «vizio nella formazione del giudizio» in ordine al quale non vi è specificazione. Circa la valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora la parte ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali, al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l'attribuzione di una differente valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014;6023/2009).
E, dunque, la contestazione, peraltro generica, sulla pretesa errata valutazione, da parte dei giudici di seconda istanza, delle risultanze istruttorie si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013;
Cass.n. 14541/2014);
10. il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la parte ricorrente non ha indicato analiticamente quali norme, e sotto quale profilo, sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente incise ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez.
VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Va, infine, altresì rilevata l'assoluta genericità del motivo nella parte in cui censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la <<carenza assoluta di prova del danno», in ordine al quale, appunto, manca qualsiasi precisazione;
11. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;
12. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
13. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors