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Ordinanza — n. 33259/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation order to pay lawyer fees to antistatary counsel instead of parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33259/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The original order mistakenly awarded expenses to the opposing parties rather than to the lawyer who had declared himself antistatary. The court applied established case law allowing material error correction under the Civil Procedure Code to ensure the antistatary lawyer receives the funds as intended.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; The remedy of material error correction applies to omissions regarding the distribution of fees to antistatary counsel, ensuring rapid execution without needing ordinary appeal procedures.

Parole chiave

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material error correction antistatary lawyer litigation costs distribution Cassation order amendment Civil Procedure Code procedural remedy fee distribution omission condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez.un., 7/07/2010, n. 16037
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., 7/07/2010, n. 16037, cit.
Cass., 10/01/2011, n. 293
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass.,ord., 11/04/2014, n.
Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017
8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017).
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.21213).
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
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Testo completo

la seguente ORDINANZA s il ricorso n. 7772-2022 r.g. proposto da: IN FESA SANPAOLO SPA, incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB spa in persona del legale rappresentante pro-tempore - ricorrente - contro Ciarmé:pri Angela, Angelotti Cecilia e Angelotti Fernanda, elettivamente domicili, 'e in Roma, Via Farini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Lucio Golino, che le rap. ',resenta e difende per procura in atti - controricorrenti - avverso l'ordAanza n. 5657/2022 della Corte di Cassazione, depositata in data 21.2.201€ udita la relazio le della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del i 19/2022 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5387/2016, pubblicata il 13 settembre 2016. 2.Si costituivano le controricorrenti Ciarmatori Angela, Angelotti Cecilia e Angelotti Fernanda, invocando la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e comunque la loro manifesta infondatezza e la conseguenziale declaratoria di rigetto, formulando, quanto alle spese del grado, espressa richiesta di condanna con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 3.In data 21.2.2022 veniva pubblicata l'ordinanza n. 5657/2022 con cui questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava Intesa Sanpaolo s.p.a. (nelle more incorporante Unione di Banche Italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB spa) a rifondere alle parti costituite le spese del giudizio di legittimità che liquidava in complessivi euro 7.200.

4. Le ricorrenti Ciarmatori Angela, Angelotti Cecilia e Angelotti Fernanda assumono, ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in favore del loro difensore, che nel ricorso si era dichiarato antistatario; i chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.5657/2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del PQM da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Intesa SanPaolo CAB s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., a rifondere ad Angela Ciarmatori, Cecilia Angelotti e Fernanda Angelotti le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Intesa Sanpaolo spa, incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv.

Lucio Golino le spese della presente fase di legittimità ...".CONSIDERATO CHE 1.Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E' stato infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., 7/07/2010, n. 16037, cit. supra;

Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass.,ord., 11/04/2014, n. 8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017). Occorre, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n. 5657/2022, depositata in data 21-2-2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del

P.Q.M.

da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Intesa SanPaolo CAB s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., a rifondere ad Angela °armatori, Cedila Angelotti e Fernanda Angelotti le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. Lucio Golino le spese della presente fase di legittimità ...", mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 5657/2022 depositata in data 21.2.2022 sia corretta nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del

P.Q.M.

da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Intesa SanPaolo CAB s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., a rifondere ad Angela Ciarma tori, Cecilia Angelotti e Fernanda Angelotti le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. Lucio Golino le spese della presente fase di legittimità ...". Manda alla cancelleria per l'annotazione della disposta correzion