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Ordinanza — n. 33251/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on asbestos exposure claim due to statute of limitations and inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33251/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Giuseppe Fausciana's appeal against the INPS inadmissible. The lower court ruled the claim prescribed because Fausciana failed to prove he knew about the asbestos exposure risk until after the ten-year limitation period expired. The appellate court's factual finding regarding the date of acquired awareness was deemed unassailable, rendering the appellant's arguments on evidence burden and legal application invalid.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 2729 c.c.: The statute of limitations for a claim based on personal injury begins when the victim acquires certain knowledge of the damage and its causal link; appellate courts' factual assessments on the timing of such awareness are unassailable in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations asbestos exposure acquired awareness onus of proof appellate review civil liability prescription period esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
art. 380 bis c.p
art. 2729 c.c
CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
art. 2697 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26213-2020 proposto da: FAUSCIANA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FARGETTA, GIUSEPPE LIMBLICI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PA I 1 ERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE1 1A, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE M_ARINIS. Ric. 2020 n. 26213 sez. ML - ud. 22-09-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta da Giuseppe Fausciana nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, I. 257/1992 per esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto prescritto il diritto azionato per aver il Fausciana fatto seguire la domanda amministrativa all'INPS ad oltre dieci anni dal momento in cui con certezza era cessata ogni possibilità di esposizione, momento cui doveva farsi risalire, in difetto di prova in senso contrario, la conoscibilità del pregiudizio subito e di conseguenza il dies a quo di decorrenza della prescrizione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Fausciana, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nonché del principio del favor verso il lavoratore, lamenta l'inconsistenza degli elementi presuntivi in base ai quali ;da Corte territoriale è giunta a ritenere doversi far risalire al 1990, identificando in quella data, anteriore di dieci anni alla domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio contributivo, il momento della cessazione dell'esposizione, l'acquisita conoscenza della stessa, non rilevando a tal fine la consapevolezza del superamento della soglia minima dell'esposizione medesima; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova avendo ritenuto gravare su questi la dimostrazione della circostanza della consapevolezza dell'esposizione successivamente acquisita; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, avendo la Corte territoriale proceduto all'accertamento in fatto della circostanza della maturata consapevolezza da parte del ricorrente del pregiudizio subito già a far data dal 1990 e risolvendosi, pertanto, le censure mosse nella mera confutazione dell'apprezzamento operato dalla Corte medesima alla luce delle risultanze istruttorie, apprezzamento insindacabile in questa sede; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in