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Ordinanza — n. 33250/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming new collective agreements abolished the 'single agent' allowance's retributive nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33250/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal by Poste Italiane S.p.A. against a lower court ruling that ordered the company to pay a 'single agent' allowance to a driver. The company argued that new collective agreements from 2010 and 2011 radically transformed logistics, rendering the allowance non-retributive and thus abolishing the obligation to pay it. The court dismissed this claim, relying on established precedent that such allowances have a retributive cause and cannot be reduced or abolished merely because collective agreements expire or change.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost., comma 1; Art. 1362 c.c.; Art. 2099 c.c.; The allowance for postal collection and delivery is retributive in nature and constitutes a contractual obligation that cannot be unilaterally abolished by the employer upon the expiration or modification of collective agreements.

Parole chiave

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single agent allowance retributive nature collective agreements postal services contractual obligation Corte di Cassazione labor dispute indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost., comma 1
con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 1362 c.c.
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
Art. 2099 c.c.
Art. 2697 c.c.
13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
art. 1362 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
art. 2697 c.c
13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
artt. 2099 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.; 36 Cost.
art. 36 Cost
con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 33715/2019; 33714/2019
Cass. n. 8458/2016
Cass. n. 20651/2014
Cass. n. 11330/2014
Cass. n. 4561/2013
Cass. n. 17830/2011
Cass., SS.UU., n. 11325/2005
36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo» (Cass., SS.UU., n. 11325/2005).
Cass., S.U., n. 24148/2013
il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass.
Cass. n. 14541/2014
24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
Cass. n. 13395/2018
Peraltro, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art.
Cass. nn. 4241/2018
Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura;
Cass. n. 15107/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19295-2020 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARA VELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LOMBARDI FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. s., R.G. n. 19295/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 3.2.2020, ha accolto il gravame interposto da Franco Lombardi, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 3622/2014, resa il 27.3.2014, con cui era stata rigettata la domanda presentata in primo grado dal lavoratore - dipendente della predetta società, con mansioni di autista -, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della voce «agente unico» ed il pagamento della relativa indennità nella misura di legge;

2. pertanto, la Corte di merito, in riforma della pronunzia impugnata, ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del dipendente, della somma di Euro 1.509,03 a titolo di indennità di agente unico per il periodo 1.4.2012 - 31.7.2013, oltre accessori come per legge;

3. per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; Franco Lombardi è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. i Considerato che:

5. con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo nazionale del 27.7.2010, dell'Accordo regionale del 6.10.2010 e del successivo verbale di incontro dell'1.11.2011, e si afferma che, a partire dall'anno 2011, l'organizzazione del settore trasporti e recapito aveva subito una radicale trasformazione sulla base di nuovi accordi sindacali che avevano espressamente mutato i precedenti accordi e che, pertanto, le pretese del dipendente «non potevano trovare più alcuna giustificazione», perché, in relazione al periodo per cui è causa, l'Accordo sindacale nazionale tra Poste Italiane S.p.A. e le 00.SS. di categoria in data 27.7.2010 e l'Accordo sindacale regionale del 6.10.2010 hanno interamente ridefinito, superando gli accordi del 1996 in materia, la precedente organizzazione della rete logistica e dei trasporti di Poste Italiane S.p.A., determinando modifiche radicali degli orari di lavoro, dei turni e delle attività lavorative svolte da tutti i dipendenti applicati ai settori interessati, tra i quali quello presso il quale presta servizio il lavoratore di cui si tratta, che svolge le mansioni di «autista ed addetto al carico e scarico di prodotti compresi quelli di messaggerie», come previsto nel vigente CCNL di categoria; in quest'ultimo è espressamente stabilito che «con il nuovo modello dei trasporti si intende superata la precedente organizzazione del settore», con ciò volendosi intendere che ogni richiamo a precedenti accordi sindacali risulta ormai inconferente ai fini del presente giudizio; pertanto, a parere della società ricorrente, in base ai nuovi accordi, sarebbe stata prevista la possibilità di impiegare gli operatori addetti ai trasporti, tra cui Lombardi, ad altre attività collaterali, al fine di evitare possibili eccedenze e perdite di produttività derivanti dalla riduzione delle attività collegate al calo dei volumi della corrispondenza, nonché dai nuovi turni e dal nuovo orario di lavoro settimanale;

6. con il secondo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché «la motivazione resa dalla Corte di merito, oltre ad essere viziata da un totale travisamento dei fatti e delle allegazioni delle parti, presenta anche profili di illogicità, ove si consideri che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la controparte - in aperta violazione dell'art. 2697 c.c. - non ha fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo di riferimento; attività che egli genericamente asserisce di avere svolto per ogni turno di servizio quando, in realtà, detta attività non era stata più prevista dalle Parti sociali»;

7. con il terzo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.; 36 Cost. e 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo del 23.5.1995 nonché dell'Accordo del 12.9.1996, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto natura «retributiva» all'indennità di cui si tratta;

8. il primo ed il terzo motivo - da trattare congiuntamente per ragioni di interferenza - non sono fondati. Al riguardo, va premesso che gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (ai quali il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni che inducano a discostarsene) hanno statuito che l'indennità di cui si tratta remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, «sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale e, dunque, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33715/2019; 33714/2019; 8458/2016; 20651/2014; 11330/2014; 4561/2013; 17830/2011).

Inoltre, questa Corte ha «già osservato che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro all'obbligo di retribuzione ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo» (Cass., SS.UU., n. 11325/2005).

9. il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Peraltro, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura;

10. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto;

11. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché Franco Lombardi non ha svolto attività difensiva;

12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric