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Ordinanza — n. 33213/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling administrative behavior cannot justify fee compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33213/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed Antonacci's appeal against the Bari Court of Appeal's decision to compensate litigation costs. The lower court had justified this compensation by citing the INPS's contradictory behavior regarding the applicant's agricultural worker status. The Court ruled that such administrative inconsistencies cannot serve as 'grave and exceptional reasons' for fee compensation, as they do not reflect the actual judicial outcome.

Regesto Legislator

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Art. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c.; The concept of grave and exceptional reasons for compensating litigation costs cannot be based on the contradictory administrative behavior of the opposing party, as this would attribute relevance to a pre-judicial prognosis rather than the actual judicial result.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs compensation grave exceptional reasons administrative behavior INPS contradiction judicial outcome causal link fee allocation restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 co.
Art. 91 co. 1 c.p.c.
Art. 92 co. 2 c.p.c.
Questa Corte ha precisato che, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I.
I. n. 69 del 2009
92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9977/2019
Cass. n. 21157/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21759-2021 proposto da: ANTONACCI ANTONIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELA TARANTINO; - ricorrente - contro I.N.P.S. 80078750587; - intimato - avverso la sentenza n. 280/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 280/2021, in accoglimento del gravame proposto da Antonia Antonacci e in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia (di rigetto della domanda presentata nei confronti dell'INPS per l'accertamento della inesistenza dell'indebito di euro 1.882,72 rivendicato a titolo di disoccupazione agricola erogata per l'anno 2010) dichiarava la Antonacci non tenuta a restituire il suddetto importo, con ordine all'INPS di restituzione delle eventuali somme trattenute a tale titolo, e compensava tra le parti le spese di lite.

2. Per quello che interessa in questa sede, la statuizione sulla compensazione era stata adottata attesa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni costituite dal comportamento dell'INPS che, in primo grado, si era correttamente opposto all'accoglimento della domanda in considerazione della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli, mentre poi aveva abbandonato la sua pretesa non appena era intervenuta la sentenza di appello che aveva disposto la revocazione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Antonia Antonacci affidato ad un unico motivo. L'INPS non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDEFtATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 cpc (testo riformato nel 2009), in riferimento alla disposta compensazione delle spese processuali, deducendo che non potevano rientrare le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale nel concetto di "gravi ed eccezionali ragioni" avendo dovuto essa ricorrente comunque affrontare due giudizi per vedersi riconosciuto il chiesto diritto.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte ha precisato che, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il Ric. 2021 n. 21759 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 9977/2019).

4. Orbene, il concetto di gravi ed eccezionali ragioni è "elastico" nel senso che il legislatore lo ha previsto per adeguare la disciplina ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. n. 21157/2019). La individuazione delle suddette ragioni non è sottoposta al principio del giudicato interno né trova limiti in altre preclusioni processuali, essendo necessario unicamente che le stesse siano desumibili, se riferite a comportamenti delle parti, da dati processualmente acquisiti e non contestati nella loro essenza.

5. Tali ragioni, però, non possono essere ravvisate nel comportamento dell'INPS che, in primo grado, si era opposto alla domanda di controparte in considerazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e solo quando era intervenuta la sentenza di appello, che aveva invece statuito sulla legittimità della iscrizione, aveva abbandonato la propria posizione di resistenza.

6. Questa Corte, infatti, in una fattispecie sovrapponibile (Cass. n. 9977/2019) ha precisato che la compensazione delle spese non poteva trovare fondamento negli esiti di un accertamento in sede amministrativa perché si sarebbe attribuita rilevanza a una sorta di prognosi ex ante circa l'esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento e verifica propria di quest'ultimo.

7. Analogamente ciò va considerato nel caso in esame ove le determinazioni sulle spese devono essere modulate sull'esito del giudizio cui ineriscono e in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, non potendo venire in rilievo, quali "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione, il risultato sopravvenuto di altro giudizio che ha reso fondata la pretesa della originaria ricorrente.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto.

9. Essendo necessari accertamenti in fatto in ordine alla individuazione dell'attività difensiva concretamente svolta per quantificare i relativi importi, previa cassazione della gravata sentenza, relativamente al motivo accolto, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa Ric. 2021 n. 21759 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla 2rt, Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio