Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation and misapplying reciprocal costs rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in awarding fees and costs. The appellant claimed the trial judge incorrectly dismissed a counterclaim for professional negligence and failed to apply reciprocal costs due to partial fee awards. The Court ruled that these grievances constituted an impermissible attempt to re-evaluate factual findings rather than address legal errors, and correctly identified the situation as reciprocal costs where the client's reduced fee request did not justify the opposing party's higher litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.p.c.; Art. 91, c.p.c.: Appeals challenging the factual assessment of the trial court or misapplying reciprocal costs rules are inadmissible as they seek a third instance of merit review.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32198-2021 proposto da: CERRACCHIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE n. 10, presso lo studio dell'avv. VIVIANA CALLINI, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro CAIANIELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO n. 11, presso lo studio dell'avv. SALVATORE CAIANIELLO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art 702-bis, l’avvocato Salvatore Caianiello adiva il Tribunale di Civitavecchia affinché condannasse Luigi Cerracchio - suo assistito nel giudizio iscritto al n. RG 41699/2019- al pagamento della somma di € 12.196,34 a titolo di onorario per l’attività professionale svolta in sede giudiziale civile. Si costituiva in giudizio il Cerracchio resistendo alla domanda, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un preventivo accordo scritto sul compenso e comunque, contestando il quantum, affermando di aver già pagato quanto dovuto.
Il convenuto - infine - spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato per asserite negligenze. Con l’ordinanza impugnata, n. 2033/2021, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva la domanda dell’attore, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava il resistente al pagamento in favore del primo della somma di € 3.700, inferiore a quella richiesta dal professionista. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cerracchio Luigi, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso Salvatore Caianiello.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ricorso ex art 702-bis, l’avvocato Salvatore Caianiello adiva il Tribunale di Civitavecchia affinché condannasse Luigi Cerracchio - suo assistito nel giudizio iscritto al n. RG 41699/2019- al pagamento della somma di € 12.196,34 a titolo di onorario per l’attività professionale svolta in sede giudiziale civile.
Si costituiva in giudizio il Cerracchio resistendo alla domanda, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un preventivo accordo scritto sul compenso e comunque, contestando il quantum, affermando di aver già pagato quanto dovuto. Il convenuto - infine - spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato per asserite negligenze. Con l’ordinanza impugnata, n. 2033/2021, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva la domanda dell’attore, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava il resistente al pagamento in favore del primo della somma di € 3.700, inferiore a quella richiesta dal professionista.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cerracchio Luigi, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso Salvatore Caianiello. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto al compenso del professionista nonostante l’assenza di un preventivo scritto. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché il Tribunale, senza -peraltro- motivare, avrebbe erroneamente determinato il compenso spettante all’avvocato facendo riferimento ai parametri medi del tariffario e non all’attività concretamente svolta.
Inoltre, il Giudice di merito avrebbe ulteriormente errato nel non richiedere il parere alla competente associazione professionale. I primi tre motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili. Preliminarmente occorre sottolineare come il Tribunale ha correttamente ritenuto non necessaria, ai fini della sussistenza del diritto al compenso, l’esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) - e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti.
Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l’art.2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale. Non è ravvisabile -dunque- alcuna violazione di legge nella liquidazione del compenso operata da parte del Tribunale di Civitavecchia, il quale, rispettando la gerarchia tra i criteri di determinazione prevista dall’art. 2233 c.c., e valutando -peraltro- l’attività concretamente prestata dall’avv. Caianiello (cfr. pag. 3 della pronuncia impugnata), ha correttamente quantificato il compenso dello stesso in € 3.710,00, facendo utilizzo dei parametri medi richiamati dall’art. 4 del D.M. 55/2014.
Infine, anche la censura relativa all’omessa richiesta del parere -peraltro non vincolante- al competente Consiglio dell’Ordine è inammissibile. Tale parere, la cui finalità è quella di certificare la congruità del compenso richiesto dal professionista in relazione all’attività dallo stesso prestata, viene rilasciato dal Consiglio dell’Ordine competente su richiesta dell’iscritto (art. 13, comma 9, L. n. 247/2012) ed è facoltativo. Questa Corte ha affermato che "in tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c., comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse.
Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, nè dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma èdettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo q uando oggetto di liquidazione siano attività̀ non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05/01/2011, Rv. 615927).
Il Tribunale, dunque, non è affatto incorso nella denunciata violazione di legge, atteso che il compenso liquidato al professionista nel caso di specie era stato determinato secondo la tariffa forense applicabile (D.M. n. 55/2014). (anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12681 del 19/05/2017). Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione del pagamento da lui già effettuato, ritenuto dal Tribunale erroneamente non provato. Con il quinto motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., per la mancata istruttoria in merito all’azione di responsabilità, ritenuta dal Tribunale fondata su “circostanze del tutto generiche e carente sotto il profilo dell’allegazione del danno” (pag. 4 ordinanza impugnata).
Il Cerracchio aveva denuncia la mancanza di un’idonea difesa da parte dell’avvocato Caianiello nel giudizio di opposizione allo sfratto per morosità, che avrebbe comportato -secondo il ricorrente- una condanna “sicura” ed un aggravio di spese processuali. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non allegato il danno e, di conseguenza, rigettato la domanda riconvenzionale senza neanche procedere alla relativa istruttoria. Le censure sono inammissibili, in quanto si risolvono in una istanza di revisione della valutazione delle risultanze istruttorie condotte dal giudice di merito.
Infatti, «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690). Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 91 c.p.c. Il Tribunale, in particolare, avrebbe erroneamente condannato il Cerracchio al pagamento integrale delle spese senza considerare che, avendo il Giudice riconosciuto al professionista una somma inferiore rispetto alla originaria richiesta, si configurasse un’ipotesi di soccombenza reciproca.
La censura è inammissibile. Questa Corte ha affermato che “in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810).
Non sussistono motivi per discostarsi dal richiamato precedente”. Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a