Cassation Court dismisses appeal against civil use liquidation judge, requiring appeal to Rome Court of Appeal instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the correct remedy against the liquidation commissioner's decision is a specific claim to the Rome Court of Appeal. The Schisani plaintiffs challenged a ruling declaring collective ownership of civil use rights, while the Lazio Region and Telecom Italia resisted the appeal. The court held that the extraordinary appeal to the Cassation is not available for this specific type of administrative decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; The extraordinary appeal to the Court of Cassation is inadmissible for decisions by the commissioner for the liquidation of civil uses, as the exclusive remedy is a claim to the Court of Appeal of Rome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30407-2021 proposto da: SCHISANI EMANUELA, SCHISANI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, Via di Monserrato, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO VENTURA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27 presso lo studio dell'avvocato SANTO RITA che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE BARTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato BUFALINI GIULIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CASTELLANI MARCO; -controricorrente - nonchè contro COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO, CAPPONI GIOACCHINO; -resistenti - avverso la sentenza n. 20/2021 della COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI di ROMA, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. Considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: ritenuto che Emanuela Schisani e Marco Schisani ricorrono avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Umbria e Toscana con la quale, decidendo sul ricorso presentato Gioacchino Capponi, dichiarò che i fondi individuati nella decisione costituivano proprietà collettiva dei naturali del (…) Comune [di San Felice Circeo]; che resiste con controricorso la Regione Lazio deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso; [che, altresì resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, Telecom]; considerato che il ricorso è inammissibile, valendo il principio affermato da questa Corte a s.u., secondo il quale il rimedio impugnatorio esperibile avverso le sentenze rese dal commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, anche con contenuto di omologa od approvazione di accordi conciliativi raggiunti tra le parti, è costituito, ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
è inammissibile 8Sentenza n. 15300, 4.7.2014, Rv. 631586 . Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per la Regione Lazio, in euro 2.500,00 e per Telecom, in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso ar