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Ordinanza — n. 33177/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; no defense filed by opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33177/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit. The respondent, representing the Ministry of the Interior, did not file a defense, resulting in no contested arguments. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary regarding the administrative sanctions case.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.p.; Art. 375 c.p.p.: When a party withdraws the appeal and the opposing party fails to file a defense, the court declares the appeal extinguished without examining the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings lack of defense administrative sanctions Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali anticipi delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.p.
Art. 375 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29636/2021 R.G., proposto da PITTI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Manerba, con domicilio in Vercelli, Piazza Risorgimento n. 5. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VERCELLI , in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 186/2021, pubblicata in data 8.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - che non occorre provvedere sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Oggetto: sanzioni amministrative Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 28.