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Ordinanza — n. 33173/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, remands case to determine if free profession falls under sectoral studies for payment term extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by INPS admissible and quashed the Bologna Court of Appeal's judgment regarding the prescription of social security contributions. While the Court agreed that the payment deadline was extended to July 6, 2010, it found the lower court erred in ruling the INPS notice sent in June 2015 as too late. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal to verify whether the appellant's free profession activity falls within the specific sectoral studies eligible for the extended payment term.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26 L. 335/1995; d.P.C.M. 10.6.2010: The court must ascertain if the professional activity belongs to the sectoral studies to apply the extended payment term, rather than automatically declaring the claim prescribed based on the original deadline.

Parole chiave

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prescription of contributions free professional activity sectoral studies extension payment deadline deferment social security management remand for fact finding INPS contributions credito di contributi

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M.
d.P.C.M. 10.6.2010
2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt.
artt. 2935 cod.civ.
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art.
art. 421 cod.proc.civ.
art. 18 d.l. n. 98 del 2011
e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 10.6.2010
e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l.
art. 380 bis c.p
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 2935 cod.civ
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 32467 del 2021
Cass. n. 14110 del 2022
Cass. n. 20498 del 2022
Cass. n. 20499 del 2022
Cass. n. 20500 del 2022
Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 1557 del 2020
Cass. n. 28123 del 2021
27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto apronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini diprescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 741-2022 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro RUZZICONI ELENA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISA PETRI; -controricorrente- Ric. 2022 n. 00741 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti alla sig.ra Elena Ruzziconi (amministratrice di Easy Form s.r.l. e libera docente) e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009; in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesseil 16.6.2010 e che l’Inps avesse chiesto il pagamento con nota ricevuta dalla Ruzziconi il 30.6.2015); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; la professionista resiste con controricorso, illustrato da memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 Ric. 2022 n. 00741 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;

2. il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 3.1. in particolare, in applicazione dei principi innanzi richiamati e con riguardo al rilievo, contenuto nel controricorso e ribadito nella memoria della controricorrente, secondo cui l’attività svolta dalla Ruzzicone non fossericompresa negli studi di settore in vigore nel periodo di imposta 2009, il giudice del rinvio dovrà procedere all’accertamento in fatto circa l’attività svolta dalla professionista e l’inclusione o meno del settore economico dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio (settore contraddistinto dal codice 85.59.90, “altri servizi di istruzione NCA”) Ric. 2022 n. 00741 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -4- nell’ambito degli studi di settore relativi all’anno reddituale in contestazione; 4. è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto apronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini diprescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021);

5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010 (ritenendo, conseguentemente, tardivo l’avviso bonario inoltrato dall’INPS e ricevuto dalla professionista il 30.6.2015): detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;

6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà all’accertamento indicato al superiore p.to 3.1. e anche sulle spese del giudiz