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Ordinanza — n. 33169/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription deadline based on specific DPCM regulation for self-employed professionals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33169/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal's decision, which had declared the INPS's contribution claim time-barred. The lower court incorrectly determined the prescription period expired in June 2010, ignoring a specific Presidential Decree that extended the deadline for self-employed professionals. The Supreme Court ruled that the correct deadline was July 2010, thereby validating the INPS's request for payment of unpaid contributions.

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 2; D.P.C.M. n. 241 del 1997, art. 12: The prescription period for contributions to the separate management for self-employed professionals is extended by specific Presidential Decrees, and failure to comply with these extended deadlines does not constitute a valid interruption of the limitation period.

Parole chiave

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prescription period separate management self-employed professionals Presidential Decree contribution payment limitation period INPS contributions omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 2
3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
art. 360 cod.proc.civ.
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
art. 2941 c.c
art. 380 bis cod.proc.civ
art. 360 cod.proc.civ
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022
cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il Ric.
Cass. n. 10273
244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.
Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020
sentenza n. 17970 del 2022
241 del 1997, (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m.
Cass. nn. 21816, 22336, 24047, 28565, 28786 del 2022
Cass. nn. 21816, 22336, 24047, 28565, 28786 del 2022); Ric.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22038-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro SIRIGNANO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato MARCO ORLANDO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA PIGNATIELLO;

Ric. 2021 n. 22038 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 718/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS e confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'avv.

Lucia Sirignano e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo edi quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesseil 16.6.2010 e che l’Inps avesse chiesto il pagamento con nota ricevuta dalla Sirignano il 30.6.2015); per quel che interessa, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8: il debitore, Ric. 2021 n. 22038 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -3- infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e indicato il reddito lordo percepito; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese la professionista con controricorso, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate- Riscossione è rimasta intimata; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 12.5.2011, degli artt. 2935 e 2941 cod.civ. dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante “lo spostamento della decorrenza del termine di prescrizione” in virtù dello spostamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2011, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;

2. il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2011, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il Ric. 2021 n. 22038 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -4- differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4. è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020);

5. quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, è consolidato l’orientamento secondo cui riveste importanza essenziale il menzionato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5; la disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame e alla sua natura regolamentare, cfr.

Cass. nn. 21816, 22336, 24047, 28565, 28786 del 2022); Ric. 2021 n. 22038 sez. ML -ud. 12-10-2022 -5- 6. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;

7. il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e le censure oggetto del presente ricorso vedono ormai un orientamento costante di questa Corte, e non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di novità che richieda la discussione in pubblica udienza, come richiesto dal controricorrente con la memoria ex art. 380bis cod.proc.civ.;

8. non essendosi, dunque, laCorte territoriale uniformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corteaccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà an