Cassation court allows INPS claim against engineer, ruling the 2009 decree extended the payment deadline beyond the 2014 notice date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed INPS's appeal against the Court of Appeal's decision declaring the social contributions prescribed. The lower court had incorrectly determined the five-year limitation period expired in 2009, ignoring a 2009 decree that extended the payment deadline to July 2009. The Court ruled that because the payment deadline was legally extended, the 2014 notice arrived after the new deadline had passed, invalidating the prescription defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; d.P.C.M. 4.6.2009: The limitation period for paying social contributions to the separate management extends according to specific decrees, and a notice received after this extended deadline does not interrupt the prescription period.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14331-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente- contro VICARI PIETRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; -controricorrente- Ric. 2021 n. 14331 sez.
ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 507/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'ing. Pietro Vicari e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività di libero professionale svolta nell’anno 2008, quale ingegnere iscritto all'Albo del relativo Ordine ma non anche all’INARCASSA (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente, salvo il versamento del contributo integrativo di natura solidaristica); in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2008 scadesseil 16.6.2009 e che l’Inps avessechiesto il pagamento con nota ricevuta dal Vicari il 17.6.2014); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il professionista è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/ofalsa applicazione della Ric. 2021 n. 14331 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 4.6.2009, degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi per l’anno 2008 nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2009 ad opera del d.P.C.M. del 2009, atteso che la stessa Corte territoriale ha accertato che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente indata 17.6.2014;
2. il ricorso è fondato;
3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20499, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore e Cass. n. 20498 con riferimento all’attività professionale di ingegnere, per l’anno 2008), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concernesse tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.
è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); Ric. 2021 n. 14331 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- 5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, d.P.C.M. cit.;
6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cas