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Ordinanza — n. 33164/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against expense compensation due to lack of specific 'grave and exceptional reasons' in judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Veronica Stella's appeal against the Benevento Tribunal's rejection of Bruno Gianfranco's opposition to a court expert fee liquidation. The Tribunal had ordered full expense compensation citing generic reasons without addressing the specific requirement for 'grave and exceptional reasons' under Article 92 of the Civil Procedure Code. The Court ruled that such vague justifications violate the principle of reasoned decisions, necessitating a remand for a properly motivated ruling on the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: When a court orders expense compensation in the absence of reciprocal default, it must explicitly state the 'grave and exceptional reasons' justifying the deviation from the general rule, as generic formulas fail to satisfy the requirement of reasoned judgment.

Parole chiave

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expense compensation grave exceptional reasons reasoned judgment court expert fees Civil Procedure Code remand for retrial lack of motivation mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt.
Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, Bruno Gianfranco impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di Veronica Stella, nominata CTU nel procedimento iscritto al n.
art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, Bruno Gianfranco impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di Veronica Stella, nominata CTU nel procedimento iscritto al n.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv.
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32233-2021 proposto da: STELLA VERONICA, rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro BRUNO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER n. 43, presso lo studio dell’avv. EGIDIO LIZZA, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. LUIGI BOCCHINO -controricorrente - nonchè contro BRUNO PIETRO e BRUNO ELIDA -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, Bruno Gianfranco impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di Veronica Stella, nominata CTU nel procedimento iscritto al n. R.G. 4646/2016, affinché il Tribunale, accertata la nullità della perizia svolta, disponesse che nulla era dovuto o, in subordine, diminuisse il compenso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava l’opposizione con compensazione delle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Veronica Stella, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Bruno Gianfranco. Gli altri intimate, Bruno Pietro e Bruno Elida, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, Bruno Gianfranco impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di Veronica Stella, nominata CTU nel procedimento iscritto al n. R.G. 4646/2016, affinché il Tribunale, accertata la nullità della perizia svolta, disponesse che nulla era dovuto o, in subordine, diminuisse il compenso.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava l’opposizione con compensazione delle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Veronica Stella, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Bruno Gianfranco, Bruno Pietro e Bruno Elida. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente, e senza alcuna motivazione in ordine a tale scelta, disposto la compensazione integrale delle spese in violazione della normativa sulla soccombenza e in assenza di giustificate “gravi ed eccezionali ragioni”.

La censura è fondata. Infatti, “la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., (…) nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che (…) può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877).

Come precisato da questa Corte, quindi, il giudice di merito che intenda applicare la compensazione, totale o parziale, delle spese in assenza di reciproca soccombenza è tenuto a indicare in motivazione le "gravi ed eccezionali ragioni" poste alla base della propria decisione, non essendo a tal fine sufficiente l’utilizzo di formule generiche inidonee a consentire il necessario controllo (Cass., Sez, 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998), quali quelle utilizzate dal Tribunale nel caso qui esaminato (“in considerazione della fattispecie trattata e della ridotta attività difensiva svolta”)”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in differente c