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Ordinanza — n. 33158/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on social security contributions prescription due to incorrect calculation of payment deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision, which had declared social security contributions prescribed based on an incorrect calculation of the payment deadline. The appellant, INPS, argued that a 2010 decree extended the payment term to July 6, 2010, making the 2015 demand timely, whereas the lower court erroneously used June 16, 2010. The court ruled that the territorial court failed to apply the established legal principle regarding the extended deadline, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26 L. 335/1995; d.P.C.M. 10.6.2010: The prescription period for social security contributions begins when the payment deadline expires, not the tax declaration date, and any statutory extension of that deadline must be strictly applied to determine timeliness.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline extension Gestione separata Cassazione quia non liquet credito di contributi tardivo pagamento delle spese calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
335del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M.
d.P.C.M. 10.6.2010
2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt.
artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ.
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011
e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L.
art. 380 bis c.p
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 2935 cod.civ
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021
Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art.
Cass. n. 14110 del 2022
Cass. n. 20498 del 2022
Cass. n. 20499 del 2022
Cass. n. 20500 del 2022
Cass. nn. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 1557 del 2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23500-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente- contro MARSELLA VALERIA; -intimata - avverso la sentenza n. 900/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2021; Ric. 2021 n. 23500 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'avv. Valeria Marsella e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha gi udicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesseil 16.6.2010 e che l’Inps avesse ch iesto il pagamento con nota ricevuta dalla Marsella l’1.7.2015); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; la professionista è rimasta intimata; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98del 2011 Ric. 2021 n. 23500 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 1.7.2015;

2. il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concernessetutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.

è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020);

5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.; Ric. 2021 n. 23500 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- 6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. C