Cassation court allows lawyer's fee claim, overturning appellate court's refusal of agreed 80% success bonus due to lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the lawyer's appeal against the Appellate Court's partial award of legal fees. The lawyer argued that the appellate court incorrectly denied a pre-agreed 80% bonus for full case success without providing specific reasoning, violating the principle that party agreements take precedence over statutory tariffs. The court agreed, ruling that the appellate decision was substantively omitted and therefore invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When a party agreement on lawyer fees exists, the judge cannot deviate from it without explicit reasoning; a decision denying such an agreement based on vague or absent grounds violates the principle of reasoned judgment and must be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32116-2021 proposto da: BENDINELLI FEDERICO, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA n. 15, nello studio dell'avv. MARCO MELITI -ricorrente - contro LAGERI S.R.L. -intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/11, depositato il 15.04.2021, Bendinelli Federico avanzava richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, nell’ambito di un giudizio civile, per conto di Lageri s.r.l.
Nello specifico, l’attore - sulla base di un preventivo scritto, visionato e firmato dal cliente, secondo il quale gli importi delle competenze sarebbero stati determinati secondo i valori medi della tariffa stabilita dal D.M. n.55/2014, con una maggiorazione dell’80% in caso di pieno raggiungimento dei risultati- chiedeva liquidarsi in suo favore la somma complessiva di euro 37.044,00 per il primo grado di giudizio e di euro 14.985,00 per l’attività svolta nel giudizio di Appello. La Corte di Appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, n. 3126/2011, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’attore, liquidando le competenze dovute per il primo grado di giudizio in euro 20.180,00 e, per il secondo grado, in euro 8.775,00 ed escludendo la spettanza della maggiorazione dell’80% “per mancanza dei presupposti”.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Bendinelli Federico, affidandosi a due motivi. La Legeri s.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/11, depositato il 15.04.2021, Bendinelli Federico avanzava richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, nell’ambito di un giudizio civile, per conto di Lageri s.r.l.
Nello specifico, l’attore - sulla base di un preventivo scritto, visionato e firmato dal cliente, secondo il quale gli importi delle competenze sarebbero stati determinati secondo i valori medi della tariffa stabilita dal D.M. n.55/2014, con una maggiorazione dell’80% in caso di pieno raggiungimento dei risultati- chiedeva liquidarsi in suo favore la somma complessiva di euro 37.044,00 per il primo grado di giudizio e di euro 14.985,00 per l’attività svolta nel giudizio di Appello. La Corte di Appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, n. 3126/2011, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’attore, liquidando le competenze dovute per il primo grado di giudizio in euro 20.180,00 e, per il secondo grado, in euro 8.775,00 ed escludendo la spettanza della maggiorazione dell’80% “per mancanza dei presupposti” .
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Bendinelli Federico, affidandosi a due motivi. La Legeri s.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con i due motivi,il ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., dell’art. 2233 c.c., poiché la Corte di Appello, senza fornire alcuna motivazione, avrebbe liquidato le competenze dovute dalla Legeri s.r.l. sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di riferimento, escludendo la maggiorazione convenuta dalle parti, violando -quindi- il principio sancito all’art. 2233 c.c. secondo il quale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, si attribuisce carattere preferenziale all’eventuale convenzione intervenuta tra le parti.
Le censure, meritevoli di esame congiunto, sono fondate. L’art. 2233 c.c. attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, solo in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale.
In materia di onorari per le professioni intellettuali - dunque - l’accordo tra le parti costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso e, in presenza di esso, va esclusa “… la possibilità per il giudice, di ricorrere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell’art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9488 del 28/04/2011, Rv. 617713, in motivazione).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale, pur avendo dato atto del “pieno successo” della iniziativa giudiziaria in relazione alla quale il Bendinelli aveva prestato la sua opera professionale, ha escluso la maggiorazione convenuta dalle parti sulla base del semplice rilievo che non ne sussistevano i presupposti, omettendo di chiarire quali essi fossero e i motivi di tale decisione. La motivazione, pertanto, è meramente assertiva e, dunque, apparente e sostanzialmente omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”. Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in diffe