Court dismisses appeal regarding omitted ruling on derivative title claim, remanding case for retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal by the Neri family against the Ancona Court of Appeal's decision. The lower court had rejected the main claim for derivative title acquisition but ruled on the subsidiary prescription claim without addressing the main request. The Supreme Court held that this omission violated the principle of correspondence between the requested and decided matters under Article 112 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was allowed in part, the appealed judgment was annulled, and the case was remanded to the Court of Appeal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; The omission of a ruling on a substantive claim constitutes a violation of the principle of correspondence between requested and decided matters, requiring the court to address every specific request formulated by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31674-2021 proposto da: NERI LAURA e CICCHI MARIA ELENA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA n. 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANNARITI, rappresentate e difese dall’avv. DOMENICO DE ANGELIS -ricorrenti - contro LOLLI JESSICA, LOLLI VINCENZO e LOLLI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 153, presso lo studio dell'avv. FABIO BLASI, che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 553/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Neri Laura, Chicchi Alessandra e Chicchi Maria Elena convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Lolli Pietro, Lolli Vincenzo, Palatroni Teresa, Lolli Francesco e Lolli Roberta, chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, poiché acquistate dalla famiglia delle ricorrenti con atto pubblico del 1917 e pervenute nella loro titolarità per successione; in subordine, chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà delle suddette porzioni immobiliari per intervenuta usucapione.
Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alle domande attoree. Disposta l’estromissione dal giudizio di Lolli Roberta, Lolli Francesco e Palatroni Teresa, ed integrato il contraddittorio nei confronti di Lolli Jessica, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda principale, non ritenendo provato che i beni rivendicati fossero compresi nel contratto di compravendita del 1917, ed accoglieva la domanda subordinata di usucapione limitatamente alla porzione del fabbricato, mentre la rigettava con riferimento alla porzione della corte, ritenendo la domanda indeterminata per incerta individuazione dell’area oggetto della pretesa.
Interponevano appello le odierne ricorrenti, riproponendo sia la domanda principale respinta in primo grado, sia la subordinata di usucapione della corte. Lolli Vincenzo, Lolli Pietro e Lolli Jessica, nel resistere al gravame, proponevano appello incidentale insistendo per il rigetto anche della domanda di usucapione della porzione di fabbricato. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 553/2021, rigettava le impugnazioni principale ed in incidentale. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso Neri Laura, Chicchi Alessandra e Chicchi Maria Elena, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso Lolli Vincenzo, Lolli Pietro e Lolli Jessica. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Neri Laura, Chicchi Alessandra e Chicchi Maria Elena convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Lolli Pietro, Lolli Vincenzo, Palatroni Teresa, Lolli Francesco e Lolli Roberta, chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, poiché acquistate dalla famiglia delle ricorrenti con atto pubblico del 1917 e pervenute nella loro titolarità per successione; in subordine, chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà delle suddette porzioni immobiliari per intervenuta usucapione.
Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alle domande attoree. Disposta l’estromissione dal giudizio di Lolli Roberta, Lolli Francesco e Palatroni Teresa, ed integrato il contraddittorio nei confronti di Lolli Jessica, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda principale, non ritenendo provato che i beni rivendicati fossero compresi nel contratto di compravendita del 1917, ed accoglieva la domanda subordinata di usucapione limitatamente alla porzione del fabbricato, mentre la rigettava con riferimento alla porzione della corte, ritenendo la domanda indeterminata per incerta individuazione dell’area oggetto della pretesa.
Interponevano appello le odierne ricorrenti, riproponendo sia la domanda principale respinta in primo grado, sia la subordinata di usucapione della corte. Lolli Vincenzo, Lolli Pietro e Lolli Jessica, nel resistere al gravame, proponevano appello incidentale insistendo per il rigetto anche della domanda di usucapione della porzione di fabbricato. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 553/2021, rigettava le impugnazioni principale ed in incidentale. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso Neri Laura, Chicchi Alessandra e Chicchi Maria Elena, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso Lolli Vincenzo, Lolli Pietro e Lolli Jessica. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda principale di accertamento della proprietà dei beni oggetto di causa, in virtù dell’atto pubblico di compravendita del 1917 e della successione mortis causa dalle quali le stesse ricorrenti deducono di derivare il loro titolo. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano l’omessa valutazione delle prove orali e testimoniali, che a loro dire avrebbero consentito alla Corte distrettuale l’esatta individuazione della porzione della corte esterna.
Con il terzo motivo, le ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della C.T.U. che avevano richiesto, per il tracciamento dei confini e per il frazionamento della porzione di corte oggetto della domanda. Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello, pur dando atto nelle premesse in fatto della sentenza che le ricorrenti avevano interposto gravame “per riproporre, in sostanza, sia la domanda principale che la domanda subordinata, limitando quest’ultima alla porzione di area esterna al fabbricato” (così a pag. 5 di sentenza), non si è pronunciata sulla principale.
Nella motivazione della sentenza impugnata non vi è infatti alcuna argomentazione riferibile alla domanda di acquisto a titolo derivativo delle porzioni immobiliari che, a dire delle ricorrenti, sarebbero state ricomprese nel rogito del 1917 stipulato dai loro avi; né tale questione può dirsi implicitamente decisa con la pronuncia sulla domanda subordinata di acquisto della proprietà per usucapione, poiché l’ordine logico impone di verificare dapprima l’esistenza di un titolo di proprietà e, solo nel difetto di esso, di verificare la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’acquisto del diritto per usucapione.
Quest’ultima, infatti, presuppone l’altruità del bene oggetto della domanda. Va ribadito il principio secondo cui “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012 Rv. 622441; Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428). L’accoglimento del primo motivo di ricorso, cui consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, comporta l’assorbimento delle ulteriori censure formulate dalle ricorrenti, relative all’omessa valutazione delle prove e alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. Tali questioni, infatti, sono comprese nel nuovo scrutinio della fattispecie devoluto al giudice del rinvio”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del p