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Ordinanza — n. 33047/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against court fees by ruling case value exceeds threshold based on claim, not unification contribution declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33047/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The appellant successfully challenged the lower court's calculation of legal fees, arguing the case value exceeded the €5,200 threshold. The court held that the value must be determined by the claim's amount, disregarding the declaration made solely for the unification contribution. Consequently, the first ground was accepted, the second absorbed, and the judgment was quashed for remittal.

Regesto Legislator

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Art. 10 c.p.c.; Art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/14: The value of the cause is determined by the claim's amount, excluding declarations made for unification contribution purposes, and includes fees for the examination of opposing party's written submissions when the municipality is a party.

Parole chiave

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legal fees calculation case value threshold unification contribution procedural costs quashing of judgment remittal to tribunal civil procedure code accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 10 c.p.c.
La determinazione del valore della causa va stabilito ai sensi dell’art. 10 c.p.c. e in base al valore della domanda, senza tener conto della somma indicata dalla parte ai fini del contributo unificato ( Cass.
Art. 4, comma 1 e co. 5 (primo e lett. c) del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18
Il primo motivo denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, c.
Art. 91 c.p.c.
6765 del 2012in motivazione; Cass. 9195/2018; Cass.3290/2018), valore che superava € 5200,00, discutendosi dell’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di € 5446, con conseguente applicazione dello scaglione per le cause di valore tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
Art. 380 bis c.p.c.
Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
art. 86 c.p
29695/2021 R.G., proposto da MAJO ENRICO, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, Via Federico Cesi n.
art. 380 bis c.p
Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 91 c.p
6765 del 2012in motivazione; Cass. 9195/2018; Cass.3290/2018), valore che superava € 5200,00, discutendosi dell’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di € 5446, con conseguente applicazione dello scaglione per le cause di valore tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
art. 10 c.p
La determinazione del valore della causa va stabilito ai sensi dell’art. 10 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15714 del 2007
e in base al valore della domanda, senza tener conto della somma indicata dalla parte ai fini del contributo unificato ( Cass. 15714 del 2007 ; Cass.
Cass. n. 4994 del 2008
15714 del 2007 ; Cass. n. 4994 del 2008 ; Cass.
Cass. n. 6765 del 2012
4994 del 2008 ; Cass. n. 6765 del 2012in motivazione; Cass.
Cass. 9195/2018
6765 del 2012in motivazione; Cass. 9195/2018; Cass.3290/2018), valore che superava € 5200,00, discutendosi dell’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di € 5446, con conseguente applicazione dello scaglione per le cause di valore tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
Cass. 3290/2018
Cass. 19233/2022
Court allows lawyer's appeal, ruling that the lawyer's value declaration for court fees does not determine the case value for fee calculation.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29695/2021 R.G., proposto da MAJO ENRICO, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, Via Federico Cesi n. 21. -RICORRENTE- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.. rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Frigenti, con domicilio in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 10. -CONTRORICORRENTE- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18622/2021, depositata il 29.11.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Oggetto: spese processuali 1. L’avv. Enrico Majo propone ricorso, in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto l’opposizione avverso talune cartelle di pagamento, per l’importo di € 5546,00, e aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese processuali, affermando che la causa ricadeva nello scaglione di valore compreso tra € 110,00 ed € 5200,00, tenendo conto della dichiarazione della parte ai fini della pagamento del contributo unificato.

Roma Capitale resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate riscossione è intimata. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, c. 1 e co. 5 (primo e lett.

c) del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che i compensi andavano computati in applicazione dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, essendo richiesto l’annullamento di una cartella di importo pari ad € 5446,00, non rilevando il valore dichiarato ai fini del contributo unificato; inoltre, essendosi costituita in giudizio Roma Capitale, era dovuto anche il compenso per la fase di trattazione e decisione. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, comma quinto, D.M. 55/2014, lamentando che il tribunale abbia condannato la ricorrente al pagamento delle spese le spese in un importo onnicomprensivo, pari ad € 1200,00, senza indicare le fasi e non considerando che il valore della lite non superava l’importo di € 1100,00, dato che l’appello concerneva la sola statuizione sulle spese processuali.

Il primo motivo è fondato. La determinazione del valore della causa va stabilito ai sensi dell’art. 10 c.p.c. e in base al valore della domanda, senza tener conto della somma indicata dalla parte ai fini del contributo unificato ( Cass. 15714 del 2007 ; Cass. n. 4994 del 2008 ; Cass. n. 6765 del 2012in motivazione; Cass. 9195/2018; Cass.3290/2018), valore che superava € 5200,00, discutendosi dell’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di € 5446, con conseguente applicazione dello scaglione per le cause di valore tra € 5200,00 ed € 26.000,00.

La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore al contenuto della domanda, non può tenersene conto per la determinazione del valore della controversia, ai sensi dell’art. 10 c.p.c. (Cass. 19233/2022). 2.1. Era dovuto il compenso per fase istruttoria \ trattazione, essendo incluso quantomeno l’esame degli scritti di controparte, essendosi l’amministrazione comunale costituita in giudizio.

Tale attività rientra nell’elencazione, non tassativa, della previsione dell’art. 4, comma quinto, lettera c), ed andava quindi remunerata, fatte salve eventuali ulteriori prestazioni al cui accertamento provvederà il giudice di rinvio. E’ – per tanto - accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione