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Ordinanza — n. 33046/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal allowing cost compensation when first-instance judgment annuls a fine due to defective service notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's claim against the compensation of litigation costs following the annulment of a traffic fine. The lower court had awarded costs based on a presumption of knowledge of the underlying notice, despite the first-instance judgment declaring the service defective. The Court ruled that once a judgment becomes final by annulling a sanction due to procedural flaws, the appellate court cannot re-evaluate precluded issues or create new presumptions contrary to the established finality.

Regesto Legislator

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Art. 343 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a first-instance judgment annuls a sanction due to defective service, the appellate court cannot award costs based on presumptions of knowledge that contradict the finality of the annulment judgment.

Parole chiave

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litigation costs compensation defective service notice res judicata principle appellate court powers administrative sanctions annulment pagamento provvisorio mancato versamento dell'anticipo spese prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 343 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92, comma secondo c.p.c., sostenendo che la norma, a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità dichiarata con sentenza n.
art. 380 bis c.p
Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
artt. 112 c.p
Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 112 c.p.c., 167 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4945/1987
Cass. 696/2002
4945/1987; Cass. 696/2002; Cass .
Cass. 4889/2016
Cass. 11130/2015
Cass. 26083/2010
69/2009; Cass. 26083/2010; Cass.
Cass. 7815/2016
26083/2010; Cass. 7815/2016).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29738/2021 R.G., proposto da MUSSO ANDREA PIERGIORGIO, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Borré, con domicilio in Novara, Via Magnani Ricotti n. 7 e 7/A. -RICORRENTE- contro PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente p.t.. rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Bentivegna, con domicilio in Roma, alla Via Muzio Clementi n. 70, presso l’avv. Barbara Cufari. -CONTRORICORRENTE- e CRESET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 530/2021, pubblicata in data 20.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: sanzioni amministrative RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con sentenza n. 530/2021, i l T ribunale di Pavia, ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace, pur accogliendo l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un ’ingiunzione di pagamento ed RD 639/1910, per violazioni del cod i ce della strada, aveva integralmente compensato le spese di lite. Il Tribunale ha evidenziato che l’annullamento dell a sanzione era stata disposta per irregolarità della notifica del verbale presupposto, sostenendo che non solo detta notifica si era in realtà perfezionata ma che doveva presumersi che la Provincia avesse legittimamente confidato nella legale conoscenza del verbale da parte del destinatario e che l’agente postale avesse rinvenuto all’indirizzo di destinazione elementi tali da far ritenere la presenza dell’appellante, risultando altrimenti inspiegabile il fatto di aver dato corso agli incombenti per il perfezionamento della notifica con il deposito e la spedizione della c.a.d..

Per la cassazione della sentenza Andrea Piergiorgio Musso ha proposto ricorso in tre motivi, cui resiste con controricorso la Provincia di Pavia. La Creset s.p.a. è rimasta intimata. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., contestando al Tribunale di aver compensato le spese sulla base della ritenuta insussistenza del medesimo vizio di notifica che aveva condotto all’annullamento della sanzione e ciò pur in mancanza di appello incidentale e quindi in contrasto con le statuizioni di primo grado passate in giudicato. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 112 c.p.c., 167 c.p.c. e 346 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia confermato la compensazione delle spese in accoglimento di eccezioni della Provinciamotivatamente disattese dal giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92, comma secondo c.p.c., sostenendo che la norma, a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità dichiarata con sentenza n. 77/2018, consente la compensazione solo in caso di eccezionali e gravi ragioni, tali non potendo rite nersi la presunzione di conoscenza del verbale da parte del destinatario,in caso di notifica nulla. 3.Il primo motivo è fondato. Il primo giudice aveva annullato l’ingiunzione di pagamento, ritenendo che la notifica del verbale presupposto non fosse regolare, essendo pervenuta ad un indirizzo diverso da quello del destinatario.

Il Tribunale, nel confermare la compensazione spese, ha dunque proceduto ad un’inammissibile rivalutazione di questioni precluse dal giudicato interno , affermando che la notifica zione si era perfezionata e che l’amministrazione aveva presumibilmente confidato sulla legale conoscenza del verbale da parte del destinatario. Essendo divenuta irrevocabile la decisione di annullamento della sanzione per vizio di notifica del verbale , non potevano essere valorizzati ipotetici errori del giudice di primo grado o circostanze contrastanti con il giudicato, inclusa la ravvisata presunzione di conoscenza legale dell’atto presupposto o di sussistenza di elementi attestanti la presenza del destinatario nel luogo di notifica, smentita dalla dichiarazione di irritualità della notifica stessa e non avvalorata da alcuna circostanza concreta, specificamente verificata e dibattuta in giudizio.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituire la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo , sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. 4945/1987; Cass. 696/2002; Cass . 4889/2016; con riferimento alla pronuncia sulle spese:

Cass.11130/21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. 69/2009; Cass. 26083/2010; Cass. 7815/2016). E’ – per quanto detto - accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Pavia, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione