Ordinanza — n. 32955/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 32033-2021 proposto da: I CANDELA HAIR ST)(LE DI DI BELLO ROBERTAZZI PASQUALINA & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 33, presso lo studio dell'Avvocato Luigi DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico CORVINO; - ricorrente - contro BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato Stefano D'ERCOLE che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1337/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 32955/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2022, n. 9899, Rv. 664455-02); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32033-2021 proposto da: I CANDELA HAIR ST)(LE DI DI BELLO ROBERTAZZI PASQUALINA & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 33, presso lo studio dell'Avvocato Luigi DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico CORVINO; - ricorrente - contro BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato Stefano D'ERCOLE che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1337/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società I Candela I-Iair Style S.a.s. di Di Bello Robertazzi Pasqualina & C. (d'ora in poi, "Candela I-Iair Style") ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1337/21, del 12 ottobre 2021, della Corte di Appello di Salerno, che — respingendo me il gravame esperito avverso la sentenza n. 390/19, del 30 gennaio 2019, del Tribunale di Salerno — ha rigettato l'opposizione all'esecuzione per rilascio, dalla stessa proposta nei confronti di Banca Italease S.p.a. (poi divenuta Banca BPM S.p.a.); - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di condurre in locazione, in forza di contratto del 31 ottobre 2009, una porzione di una più ampia unità immobiliare, sita in Cava de' Tirreni, unità oggetto di locazione finanziaria intercorsa tra Banca Italease S.p.a. e la società Ferfin S.r.l.; - che essa Candela I-Iair Style — avendo la locatrice finanziaria, Banca Italease, conseguito dal Tribunale di Milano un'ordinanza (resa esecutiva il 14 luglio 2011) con cui, sul presupposto dell'av -venuto accertamento della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice, veniva ordinato alla subconduttrice il rilascio della ione di immobile nella sua disponibilità — proponeva opposizione all'esecuzione, rigettata dal primo giudice, con decisione confermata in appello;
Ric. 2021 n. 32033 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- - che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione Candela Hair Style, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia "vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.", censurando la sentenza impugnata in quanto "manifestamente contraddittoria", giacché — contrariamente a quanto si assume affermare la Corte territoriale — Candela Hair Style ha proposto opposizione sulla base di un titolo autonomo, rispetto al contratto di leasing dichiarato risolto, ovvero il contratto di locazione del 31 ottobre 2009, anteriore all'ordinanza di rilascio; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Banco BI3M, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022.
Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che nessun "vizio di motivazione" ricorre nel caso di specie, mantenendosi la parte motiva della sentenza impugnata ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), non ricorrendo, pertanto, l'ipotesi di "motivazione apparente", la sola idonea, ormai, ad integrare il vizio denunciato dalla ricorrente, da ritenersi sussistente allorché la parte Ric. 2021 n. 32033 sez.
M3 - ud. 14-07-2022 -3- motiva della sentenza rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. (in., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01); - che, inoltre, la Corte territoriale si è, correttamente, conformata al principio secondo cui il provvedimento, pronunciato per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso), nei confronti del conduttore, come il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità, esplica l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, cod. eiv. (cfr. da ultimo, tra innumerevoli, Cass.
Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2022, n. 9899, Rv. 664455-02); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Ric. 2021 n. 32033 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società I Candela I-Iair Style S.a.s. di Di Bello Robertazzi Pasqualina & C. a rifondere, alla società Banco BPM S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in 112-02 oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese qut generali ed accessori di legge. c- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Ter