Italian Supreme Court dismisses appeal against university liability for cattle damage due to lack of causal proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by a farmer against a lower court ruling that dismissed his claim for damages caused by cattle. The farmer argued the university was liable for the breach of the fence, but the appellate court found no evidence linking the specific animals to the damage and noted the animals belonged to third parties. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal's arguments were purely factual and failed to demonstrate a violation of the law regarding the burden of proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2051 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The court of appeal's assessment of facts regarding animal damage and custody is binding unless proven erroneous; appeals based solely on re-evaluating evidence without pointing to specific legal violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19528-2021 proposto da: BORDINO ANTONIO, QUAGLIA LORELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO CUTIGNI e domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, Pec: --obertocutigni©pec.ordineavvocativiterboit - ricorrenti - contro UNIVERSITA' AGRARIA BASSANO ROMANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA GRAZIANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, P.LE CLODIO, 14, Pec: ndreagraziani@ordineavvocatiroma.orq - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1623/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 non partecipata dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Antonio Bordino e Lorella Quaglia, in qualità di conduttore e proprietaria di un noccioleto confinante con un terreno di proprietà dell'Università Agraria di Bassano Romano, convennero quest'ultima davanti al Tribunale di Viterbo per sentirne pronunciare la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni causati da bovini che, dopo aver forzato la recinzione divisoria esistente sul confine, avevano danneggiato l'intera piantagione ivi esistente; nel contraddittorio con la convenuta il Tribunale, acquisita prova testimoniale e disposta una CTU, ritenne sussistente il rapporto di custodia e, in assenza di prova del fortuito, condannò l'Università a risarcire il danno nella misura di C 4.925,00 oltre interessi e spese; ia Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 3 marzo 2021, ha riformato integralmente la pronuncia e rigettato la domanda, rilevando che non vi era prova del fatto che i danni fossero davvero da ricondurre ai bovini, posto che il c.t.u. li aveva ritenuti compatibili con danni da animali selvatici di taglia più piccola e che neppure era configurabile il rapporto di custodia in quanto i bovini erano di proprietà di terzi ed erano sconfinati dal fondo dell'Università, dove erano di passaggio, al fondo danneggiato attraverso un'apertura nella recinzione detta chiudenda; avverso la sentenza Antonio Bordino e Lorella Quaglia hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi;
Ric. 2021 n. 19528 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- ha resistito l'Università Agraria di Bassano Romano con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatoreg é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo - violazione dell'art. 158 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. n. 4 c.p.c.- i ricorrenti contestano che la sentenza sia stata redatta da un giudice ausiliario in contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41/2021; il motivo è manifestamente infondato/ in quanto la Corte Costituzionale, nonostante abbia dichiarato illegittime le norme che prevedono come magistrati onorari i giudici ausiliari presso le Corti d'appello, ha comunque sancito una "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto fino al 31 ottobre 2025, in attesa di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (Corte Cost., sent. n. 41/2021); con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti insistono nel dire che i danni furono provocati dai bovini e che il giudice del merito ha disatteso le prove raccolte in atti; il motivo è inammissibile in quanto affidato ad argomenti puramente fattuali volti ad evocare un diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso al giudice di legittimità;
Ric. 2021 n. 19528 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- la pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. si limita ad essere enunciata ma non è articolata secondo quanto statuito sul punto da questa Corte, e cioè senza allegare che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., S,.U. n. 20867 del 30/9/2020;
Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022); con il terzo motivo - violazione, dell'art. 2051 c.c. in ,t, _ relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- Wicorrenti lamentano la violazione dell'art. 2051 c.c. rilevando che l'ente sarebbe responsabile perché proprietario della recinzione attraverso la quale sarebbero passati i bovini; il motivo ha natura fattuale e non attinge la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che ha ritenuto mancare la prova del nesso di causalità tra gli animali in custodia ed il danno; conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di Ric. 2021 n. 19528 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- cassazione liquidate in C 1600 (di cui C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella Camera di C