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Ordinanza — n. 32949/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the appeal before the court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32949/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the petition before the collegium issued its decision. Although the lower court had invalidated a debt collection decree due to late notification, the appellant voluntarily abandoned the challenge. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits of the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 375, 376, 380-bis c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant formally renounces the petition, provided the act is duly notified or the opposing party fails to constitute in the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinction of proceedings debt collection decree late notification opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.c.
ottenne un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Bari per la somma di euro 1.187,55 nei confronti di Donato Venerito ma lo notificò tardivamente, cioè dopo i 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; il debitore fece ricorso ai sensi dell'art.
Art. 188 disp. att. c.p.c.
644 c.p.c.; il debitore fece ricorso ai sensi dell'art. 188 disp.
Art. 645 c.p.c.
Art. 650 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.
art. 644 c.p
ottenne un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Bari per la somma di euro 1.187,55 nei confronti di Donato Venerito ma lo notificò tardivamente, cioè dopo i 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; il debitore fece ricorso ai sensi dell'art.
art. 188 disp. att. c.p
644 c.p.c.; il debitore fece ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.
art. 380bis c.p
civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3710-2021 proposto da: BALDASSARRE MOTORS SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA SACINO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, pec: andreasacino@pec.recapitosicuro.it - ricorrente - nonchè contro VENERITO DONATO; - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di BARI, Num. Ruolo 1342/2020, depositata l'08/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

Rilevato che: la società Baldassarre Motors s.r.l. ottenne un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Bari per la somma di euro 1.187,55 nei confronti di Donato Venerito ma lo notificò tardivamente, cioè dopo i 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; il debitore fece ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. e il Giudice di Pace adito lo accolse, dichiarando il decreto ingiuntivo inefficace; avverso l'ordinanza la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo sostenendo che il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. perché, nell'ipotesi di notifica tardiva, l'unico rimedio esperibile sarebbe l'opposizione normale o tardiva ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c.; nessuno ha svolto attività difensiva per resistere al ricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Considerato che: la società ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal difensore avvocato Andrea Sacino; Ric. 2021 n. 03710 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- l'atto non è stato notificato al resistente stante la sua mancata costituzione nel giudizio di cassazione; ciò considerato, il Collegio, ritenuto l'atto di rinuncia regolare, dichiara l'estinzione del giudizio; 1, non vi è luogo per la liquidazione delle spese; né sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso,

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.oU Viiuu Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta- Terza Sezi