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Ordinanza Interlocutoria — n. 32893/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 32893/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32893/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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0/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6460/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro MILITI MATTEA - intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4370/5/2020depositata in data 28.7.2020; N. 6460/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Regesto Legislator

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art. 326 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 32893/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 6460/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro MILITI MATTEA - intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4370/5/2020depositata in data 28.7.2020; N. 6460/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione opposizione tardiva procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 326 c.p
della Sicilia , sezione staccata di Catania,ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso in danno di Mattea Militi: ciò in quanto il gravame avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo ex art. 326 c.p.c.
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Testo completo

0/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6460/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro MILITI MATTEA - intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4370/5/2020depositata in data 28.7.2020; N. 6460/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia , sezione staccata di Catania,ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso in danno di Mattea Militi: ciò in quanto il gravame avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo ex art. 326 c.p.c. , scadente il 10.6.2016 , mentre invece la relativa raccomandata era stata spedita solo il 13.6.2016; -Mattea Militi è rimasta intimata;

Ritenuto che: -si renda necessario, ai fini della decisione, esaminare la distinta - elenco che la ricorrente assume di aver depositato in giudizio, donde la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando la Cancelleria per gli adempimenti. Roma, così d