Ordinanza Interlocutoria — n. 32886/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23424/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro FERLITO MARIA ANTONIA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife s a dall’avv. Antonino Guido Distefano,come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 23424/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 5703/15/2021depositata in data 15.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 32886/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 23424/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro FERLITO MARIA ANTONIA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife s a dall’avv. Antonino Guido Distefano,come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 23424/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 5703/15/2021depositata in data 15.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23424/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro FERLITO MARIA ANTONIA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife s a dall’avv. Antonino Guido Distefano,come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 23424/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 5703/15/2021depositata in data 15.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell a Sicilia rigettò l’ appell o principale proposto da Maria Antonia Ferlito, nonché l’incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenz a n. 8305 /201 4 , con cui la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso della contribuente relativo al silenzio-diniegoinerente ad istanza di rimborso del 90% delle imposte da lei pagate per gli anni 1990-1992, per IRPEFed ILOR, essendo la stessa residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del dicembre 1990; conil gravame principale la Ferlito si era doluta della integrale compensazione delle spese di lite disposta dalla C.T.P., mentre l’Agenzia, con la propria impugnazione incidentale, proposta con “memoria aggiuntiva”, aveva chiesto l’integrale riforma della sentenzadi primo grado, non sussistendo i presupposti del diritto al rimborso; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui ha resistito Maria Antonia Ferlitocon controricorso; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con rigetto dello stesso per manifesta infondatezza, e ciò - quanto al primo motivo –perché “(…) la mancata tempestiva impugnazione incidentale da parte dell’Agenzia preclude il riesame del merito”, con conseguente inammissibilità del secondo mezzo;
N. 23424/21 R.G. Il Collegio, ritenuto che non sussistano i presupposti per la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetter n e l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso in pubblica udienza;
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Roma, così decis