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Ordinanza — n. 32835/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal void due to death of defense lawyer interrupting proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32835/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal void because the defense lawyer for the art commission company died during the second-instance proceedings. The Regional Tax Court had issued a judgment despite this interruption, which the company argued violated procedural rules protecting parties from such events. The court ruled that the death of the appointed lawyer automatically interrupts the process, rendering any subsequent judgment null and void regardless of the judge's knowledge.

Regesto Legislator

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Art. 40, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992; The death of a defense lawyer appointed in a tax appeal automatically interrupts the proceedings, rendering any judgment rendered after the death null and void.

Parole chiave

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tax appeal interruption death of defense lawyer procedural nullity tax litigation Cassation review ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposte indirette riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 40, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992
ai sensi dell’art. 40, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, “1.
Art. 101 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
Art. 158 c.p.c.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23486/2021
Cass. n. 1574/2020
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Testo completo

751/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19751/2021 R.G. proposto da CESARE LAMPRONTI COMMISSIONARIA D’ARTE s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V ia Lucrezio Caron. 62, presso lo studio degli avv.ti Marco La Motta e Simone Ciccotti , che la rappresentanoe difendono come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n. 335/2021depositata in data 20.1.2021;

N. 19751/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenz a n. 18278 /201 7 , con cui la C.T.P. di Roma aveva accolto il ricorso di Cesare LamprontiCommissionaria d’Arte s.r.l. in relazione all’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno d’imposta 2012, per il recupero di IRES e IRAP, oltre accessori; nel ribaltare l’esito delgiudizio di primo grado, la C.T.R. osservò che la contabilità della contribuente era nel complesso inattendibile, così giustificandosi il ricorso dell’Ufficio all’accertamento induttivo “puro”, con l’applicazione del regime forfettario del margine del 60% del prezzo di vendita, come previsto per gli oggetti d’arte dall’art. 36, comma 5, del d.l. n. 41/1995, con conseguente correttezza del recupero a tassazione operato dall’Ufficiostesso; avverso la predetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia è rimasta intimata; la ricorrente ha depositato memoria; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 40d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.101, 156, 157 e 158 c.p.c. e 111 Cost., per aver la C.T.R.deciso la controversia nonostante l’intervenuta morte del difensore costituito della società stessa, dott.

Claudio Giordani, deceduto il 29.4.2020, in pendenza del giudiziod’appello; 1.2 –il ricorso è fondato; N. 19751/21 R.G. ai sensi dell’art. 40, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, “1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso,si verifica: (…) b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elencodi uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, letterab”; risulta dagli atti che, nella specie, il difensore costituito nel grado d’appello nell’interesse della società, dott. Claudio Giordani, è deceduto in data 29.4.2020, e quindi nel corso del giudizio di secondo grado, sicché la C.T.R. –verificandosi ipso facto l’interruzione del giudizio – non avrebbe potuto decidere la controversia all’esito dell’udienza del 23.11.2020, giacché l’istituto dell’interruzione è posto a tutela della parte colpita dall’evento stesso e la sua operatività prescinde dalla circostanza che il giudice o le altre parti ne siano o meno a conoscenza (si veda per tutte, benché dettata riguardo al processo di cognizione, Cass. n. 23486/2021); da ciò consegue, dunque, la nullità della sentenza ciononostante resa (si veda, ancora, oltre all’arresto testé citato, Cass. n. 1574/2020), vizio correttamente denunciato in questa sede di legittimità dalla parte colpita dal detto evento interruttivo, unica a ciò legittimata; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che – previa costituzione del contraddittorio - procederà ad un nuovo esame dell’appelloerariale (e, se del caso, dell’appello N. 19751/21 R.G. incidentale condizionato della società), provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legi